Partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili d’impresa

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 15 maggio 2025, n. 76, il prossimo 10 giugno entreranno in vigore le disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese.

In particolare, la Legge disciplina la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all’organizzazione, ai profitti e ai risultati nonché alla proprietà delle aziende e individua le modalità di promozione e incentivazione delle suddette forme di partecipazione, al fine di rafforzare la collaborazione tra datori di lavoro e lavoratori, di preservare e incrementare i livelli occupazionali e di valorizzare il lavoro sul piano economico e sociale.
Le disposizioni si applicano anche alle società cooperative in quanto compatibili.
I contratti collettivi rivestono un ruolo centrale in materia. Di seguito si indicano i principali ambiti in cui possono essere coinvolti i lavoratori.

Partecipazione gestionale dei lavoratori

Nelle imprese in cui l’amministrazione e il controllo sono esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in base al sistema dualistico di cui agli articoli 2409-octies e seguenti del Codice Civile, gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti al consiglio di sorveglianza.
L’individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è regolata dai contratti collettivi, nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti per i componenti del consiglio.
Può, inoltre, essere prevista la presenza, tra i membri del consiglio di sorveglianza, di almeno un rappresentante dei lavoratori che aderiscono ai piani di partecipazione finanziaria.
Nelle società che non adottano il sistema dualistico, gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione al consiglio di amministrazione e al comitato per il controllo sulla gestione, ove costituito, di uno o più amministratori, con il compito di rappresentare gli interessi dei lavoratori dipendenti.
Gli amministratori:

  • sono individuati dai lavoratori dipendenti della società sulla base di procedure definite dai contratti collettivi;
  • devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo statuto della società o, in mancanza, dai codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria;
  • non possono assumere incarichi direttivi, qualora non già ricoperti nella medesima impresa, per 3 anni dalla cessazione del mandato.

Partecipazione finanziaria dei lavoratori

Per l’anno 2025, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell’articolo 51 D.Lgs. n. 81/2015, il limite dell’importo complessivo soggetto all’imposta sostitutiva è elevato a 5.000 euro lordi.
Le aziende possono prevedere piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Tali piani possono individuare, oltre agli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società (utili, azioni, etc.) anche l’attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato.

N.B. Per l’anno 2025 i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.

Partecipazione organizzativa dei lavoratori

Le aziende possono promuovere l’istituzione di commissioni paritetiche, composte in eguale numero da rappresentanti dell’impresa e dei lavoratori, finalizzate alla predisposizione di proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell’organizzazione del lavoro.
Le aziende possono prevedere nel proprio organigramma, in esito a contratti collettivi aziendali, le figure dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro, della conciliazione e della genitorialità nonché quelle dei responsabili della diversità e dell’inclusione delle persone con disabilità.
Le imprese che occupano meno di 35 lavoratori possono favorire, anche attraverso gli enti bilaterali, forme di partecipazione dei lavoratori all’organizzazione delle imprese stesse.

Partecipazione consultiva dei lavoratori

Fatto salvo quanto previsto dalla legge o dai contratti collettivi, nell’ambito di commissioni paritetiche, le RSU o le RSA o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore possono essere preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali. I contratti collettivi definiscono la composizione delle commissioni paritetiche nonché le sedi, i tempi, le modalità e i contenuti della consultazione.
Il datore di lavoro convoca la commissione paritetica mediante comunicazione scritta, a mezzo PEC. La consultazione ha inizio entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza di convocazione. La procedura di consultazione, salvo diverso accordo, si intende conclusa decorsi 10 giorni dal suo inizio.
Entro 30 giorni dalla chiusura della procedura, il datore di lavoro convoca la commissione paritetica per illustrare il risultato della consultazione e i motivi dell’eventuale mancato recepimento dei suggerimenti proposti nel parere della commissione paritetica.

N.B. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi.

Formazione

Per i rappresentanti dei lavoratori facenti parte delle commissioni paritetiche nonché degli organi societari è prevista una formazione, anche in forma congiunta, di durata non inferiore a 10 ore annue, per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche, specialistiche e trasversali.

 

 

 

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato