Requisiti di accesso alla NASpI: l’Inps fornisce i chiarimenti

I requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti (NASpI) sono stati da ultimo modificati dalla Legge di Bilancio 2025.

In particolare, per gli eventi di disoccupazione intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2025 è necessario il rispetto di un ulteriore requisito per l’accesso alla NASpI.
I potenziali beneficiari dell’indennità devono far valere almeno 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in caso di licenziamento per motivi oggettivi e di dimissioni in caso di periodo tutelato per maternità o paternità.

N.B. Tale requisito si applica a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni/risoluzione consensuale sia avvenuto nei 12 mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.

Di conseguenza, oltre al predetto requisito, la NASpI spetta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

  • siano in stato di disoccupazione;
  • possano far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione.

L’Inps, con propria Circolare del 5 giugno 2025 n. 98 ha precisato che si intendono escluse dall’applicazione del nuovo requisito anche le seguenti ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro:

  • dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, a condizione che il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in 80 minuti od oltre con i mezzi di trasporto pubblici.

N.B. Inoltre, viene precisato che mentre la cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale deve riferirsi a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la successiva cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione NASpI può riguardare sia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che un rapporto di lavoro a tempo determinato.

Con riferimento al periodo di osservazione per la ricerca del requisito delle 13 settimane di contribuzione, il nuovo requisito per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025 richiede che l’assicurato debba far valere almeno 13 settimane di contribuzione nel periodo che va dalla data di cessazione volontaria del rapporto a tempo indeterminato (per dimissioni o risoluzione consensuale) alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la NASpI.

Ai fini del diritto, l’Inps specifica che sono utili tutte le settimane retribuite, se rispettato il minimale settimanale, nonché quelle utili ai fini del perfezionamento del requisito contributivo.

Infine, l’Istituto chiarisce che qualora nel periodo di osservazione siano presenti anche settimane di contribuzione nel settore agricolo, le stesse sono cumulabili e quindi utili ai fini del perfezionamento del requisito delle 13 settimane di contribuzione, fermi restando i parametri di equivalenza, che prevedono 6 contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva.
Restano ferme le altre disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI ai sensi del Decreto Legislativo n. 22/2015.

 

 

 

Francesca Baciliero – LaborTre Studio Associato

 


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Relatrice: Dott.ssa Barbara Garbelli
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