Bonus caldaie ibride, novità 2025: la parola al Fisco

I tanto attesi chiarimenti sulle opportunità fiscali offerte dai Bonus Edilizi 2025 sono finalmente arrivati con la Circolare n. 8/E del 19 giugno 2025, a cura dell’Agenzia delle Entrate, che tratta delle “Novità in tema di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica degli edifici, e per gli interventi ammessi al Superbonus – Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025)”

Uno dei chiarimenti più significativi riguarda la detrazione per le caldaie ibride: in attuazione della Direttiva europea “Case Green”, l’art. 1, comma 55, lettere a) e b), L. n. 207/2024, ha escluso dall’Ecobonus nonché dal bonus recupero del patrimonio edilizio, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027.

L’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che:

  • Si tratta di interventi esclusi sia dall’ecobonus (ex art. 14 del DL 63/2013) che dal “bonus casa” (ex art. 16-bis del TUIR);
  • Gli interventi esclusi riguardano le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili;
  • dal bonus per il recupero edilizio (ex ’art. 16-bis del TUIR) sono esclusi non soltanto gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, ma anche quelli di nuova installazione;
  • per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili rimangono detraibili le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 con il bonus casa (ex art. 16-bis del TUIR) o l’ecobonus (all’art. 14 del DL 63/2013), anche se gli interventi sono realizzati o completati dal 1°gennaio 2025.

Potranno beneficiare della detrazione IRPEF/IRES gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale maggiormente in linea con le esigenze di tutela dell’ambiente applicandoli alle spese per

  • microcogeneratori (anche se alimentati da combustibili fossili),
  • ai generatori a biomassa,
  • alle pompe di calore ad assorbimento a gas
  • ai sistemi ibridi che integrano pompa di calore e caldaia a condensazione.

I chiarimenti dei tecnici del fisco investono anche gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Sebbene trattasi di interventi previsti nell’ambito del Superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020, per tali interventi:

  • non è più possibile fruire dell’agevolazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025;
  • in via transitoria, se entro il 31 dicembre 2024 era stata presentata la CILA-S o l’istanza di acquisizione del titolo edilizio per le demo-ricostruzioni, e l’intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili viene realizzato nel 2025, si sottolinea:
    • che le relative spese sostenute dal 2025 restano fuori dall’agevolazione,
    • l’intervento ha rilevanza ai fini del miglioramento della classe energetica dell’edificio.

Quanto riportato vale anche nei casi in cui l’intervento costituisca l’unico intervento “trainante” nell’ambito del Superbonus.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN


 

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