È importante quanto emerge dall’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 4226/2025, che disattende la tesi dell’Agenzia delle Entrate in tema di deducibilità parziale dei rimborsi chilometrici corrisposti ai professionisti associati, confermando un principio già affermato nel 2021, principio chiaro e coerente anche con lo spirito che ha animato la previsione della parziale deducibilità prevista nell’art. 164 del TUIR e della precedente Ordinanza n. 776 depositata in data 12.1.2022.
Il caso tratta del disconoscimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, della piena deducibilità delle spese di trasferta, rimborsate da un Associazione tra professionisti ad associati, per l’uso di auto proprie in occasione di spostamenti di cui era dimostrata la stretta correlazione a incarichi professionali.
I rimborsi, determinati in misura chilometrica, erano avvenuti sulla base di schede compilate dagli associati in relazione a singoli incarichi professionali.
La deducibilità integrale dei costi contabilizzati dall’Associazione erano stati contestati dall’Agenzia delle Entrate, che li aveva ridotti alla misura all’epoca vigente del 40% (oggi 20%), sulla base delle disposizioni di cui all’art. 164 TUIR.
La Corte di Cassazione però smonta la tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate, considerato che la deducibilità ridotta dell’art. 164 del TUIR è una norma speciale rispetto all’ordinarietà della deducibilità delle spese, prevista dall’art.54 del TUIR.
È noto che la misura della deducibilità delle spese delle auto il cui sostenimento non è strumentale all’esercizio dell’attività (come avviene per es. nei casi del tassista) è ridotta sensibilmente per evitare vantaggi fiscali nell’intestare mezzi di trasporto ad imprese e professionisti, senza che l’Amministrazione finanziaria possa verificare l’effettiva incidenza dell’uso per fini aziendali-professionali e personali.
Normativamente, la previsione dell’art. 164 del TUIR si applica ai veicoli di proprietà dell’associazione e pertanto, dato che i casi esaminati nelle due Ordinanze citate non rientravano in questa casistica, il costo documentato per la stretta strumentalità all’attività e specificatamente sostenuto con mezzi propri degli associati professionisti, è stato riconosciuto integralmente.
Giuseppina Spanò – Centro Studi CGN