Interdizione anticipata dal lavoro e post parto: nuove indicazioni dell’INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota dell’8 luglio 2025, n. 5944 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle fasi di istruttoria e valutazione dei procedimenti volti all’emanazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri, in periodo antecedente e successivo al parto.
Il Decreto Legislativo n. 151/2001 (Testo Unico delle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità), al fine di tutelare la salute della lavoratrice madre e del nascituro prevede una serie di disposizioni volte all’adozione di misure di protezione in relazione alle condizioni di lavoro e alle mansioni svolte ovvero, nei casi in cui ciò non sia possibile, all’astensione dal lavoro.
La richiesta di interdizione dal lavoro può essere inoltrata su istanza del datore di lavoro o su istanza della lavoratrice, utilizzando l’apposita modulistica disponibile nel portale INL, e può avere ad oggetto il periodo antecedente il parto (sino ai due mesi precedenti la data presunta del parto) ovvero successivo (sino al settimo mese di vita del bambino).
Il modulo di interdizione deve essere trasmesso all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente unitamente alla seguente documentazione:

  • copia del documento di identità del richiedente;
  • copia del certificato medico di gravidanza con indicazione della data presunta del parto, in caso di interdizione anticipata;
  • copia dell’autocertificazione/certificazione di nascita, in caso di interdizione posticipata;
  • l’indicazione della mansione svolta dalla lavoratrice.

N.B. Qualora la richiesta sia presentata dal datore di lavoro, la stessa dovrà contenere anche la precisazione dell’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni sulla base di elementi tecnici attinenti all’organizzazione dell’azienda.

La valutazione circa la possibilità o meno di spostamento ad altre mansioni compete, in via esclusiva, al datore di lavoro, il quale deve tenere conto del fatto che l’eventuale mutamento di mansioni o l’adibizione a mansioni diverse, anche inferiori, garantisca l’efficienza dell’organizzazione aziendale e non comprometta le finalità economiche dell’azienda stessa.

N.B. L’eventuale accertamento da parte dell’INL, volto a verificare la veridicità di quanto dichiarato dal datore di lavoro in ordine all’impossibilità di spostamento ad altra mansione, deve essere considerata circostanza eccezionale, legata alla particolarità della singola fattispecie, e l’eventuale provvedimento di diniego dovrà essere debitamente motivato.
Inoltre, il datore di lavoro è tenuto ad indicare eventuali lavori faticosi, pericolosi ed insalubri a cui è esposta la lavoratrice (es. stazione eretta, posizioni affaticanti, lavoro su scale, sollevamento pesi, lavoro a bordo di mezzi di trasporto, utilizzo di sostanze chimiche tossiche, corrosive o infiammabili) e vietati ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001, anche mediante la trasmissione della parte del documento di valutazione dei rischi (DVR) relativo alle lavoratrici gestanti e puerpere.

Durante la fase istruttoria, l’Ispettorato Territoriale competente è tenuto a valutare la documentazione trasmessa nonché la correttezza dei presupposti legittimanti la richiesta di interdizione al lavoro, ossia nelle ipotesi in cui:

  • le condizioni di lavoro o ambientali sono ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
  • la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni, anche inferiori (fermo restando la retribuzione in essere).

Nella fase valutativa, invece, si dovrà verificare se la lavoratrice è adibita ad una mansione che rientra tra quelle vietate per legge (es. trasporto, sollevamento di pesi, compreso il carico, scarico e ogni altra operazione connessa).
Con riferimento, invece, alla valutazione dei rischi, le lavoratrici e i rappresentanti per la sicurezza devono essere informati circa i risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.

N.B. Inoltre, le lavoratrici devono essere informate che tutte le misure di tutela previste dal D.Lgs. n. 151/2001 saranno attivate solo dopo aver comunicato al datore di lavoro lo stato di gravidanza anche mediante la presentazione del certificato medico che lo attesta.

In caso di affidamento o di adozione di un minore, la comunicazione al datore di lavoro sarà rappresentata dal provvedimento emesso dai competenti organi giudiziari.
L’ITL dovrà emanare il provvedimento di interdizione entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione completa.
I provvedimenti, anche di rigetto, di interdizione ante partum e/o post-partum sono da considerarsi “definitivi” (non sono impugnabili).

 

 

 

Francesca Baciliero – LaborTre Studio Associato