La figura del praticante nello studio professionale: il percorso per abilitarsi all’Albo

Nel contesto di uno studio professionale, il praticante è una figura in formazione che affianca il Dottore Commercialista o l’Esperto Contabile nello svolgimento delle attività quotidiane.
Pur non potendo assumere responsabilità autonome, può collaborare alla redazione di documenti contabili e fiscali, partecipare alla predisposizione di bilanci, assistere nelle consulenze ai clienti e svolgere ricerche normative.
L’affiancamento in studio è fondamentale per apprendere sul campo le competenze necessarie alla futura professione.
Vediamo ora alcune peculiarità della figura del praticante.

Svolgimento del tirocinio professionale

Per accedere all’Esame di Stato necessario all’abilitazione come Dottore Commercialista o Esperto Contabile, è obbligatorio completare un periodo di tirocinio della durata di 18 mesi. Questo percorso formativo deve essere svolto presso un professionista iscritto all’Albo da almeno cinque anni.
Il tirocinio ha inizio dalla data di registrazione presso la Segreteria dell’Ordine, come stabilito dall’articolo 8, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 143 del 7 agosto 2009.
È possibile iniziare il tirocinio anche durante il biennio della laurea magistrale o specialistica, a condizione che il corso universitario sia conforme agli accordi stipulati tra l’Ordine professionale e gli atenei, nel rispetto della convenzione quadro firmata dal Consiglio Nazionale e dal MIUR.

Iscrizione al registro dei praticanti

Per iniziare il tirocinio, è necessario iscriversi al Registro dei tirocinanti, gestito dall’Ordine territoriale di competenza. L’Ordine ha anche il compito di monitorare periodicamente l’effettivo svolgimento del tirocinio, attraverso verifiche, colloqui e relazioni.
Una volta completato il periodo previsto e verificata la regolarità del percorso, l’Ordine conferma il compimento del tirocinio. Il tirocinante rimane iscritto per ulteriori cinque anni, periodo durante il quale può richiedere il certificato necessario per accedere all’Esame di Stato.

Documentazione: il libretto del tirocinio

Durante il tirocinio, il praticante deve compilare un apposito libretto, nel quale annotare in modo dettagliato:

  • le principali attività professionali a cui ha partecipato;
  • le tematiche rilevanti affrontate nel corso del semestre.

Le annotazioni devono essere suddivise in due sezioni semestrali e redatte in modo da garantire la riservatezza delle informazioni trattate.
Il libretto, firmato dal professionista che conferma la veridicità delle informazioni, deve essere consegnato alla segreteria dell’Ordine entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno. Questo adempimento è necessario sia per il riconoscimento del periodo svolto, sia per ottenere il certificato finale al termine del triennio.

Aspetti economici e previdenziali

Il tirocinio ha una finalità formativa e, per sua natura, non prevede un compenso obbligatorio. Tuttavia, il professionista può decidere di riconoscere al tirocinante un contributo economico sotto forma di borsa di studio, rimborso spese o altro sostegno.
Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 6, del D.M. 143/2009, il tirocinio non comporta obblighi economici tra le parti, ma consente al professionista di erogare una borsa di studio, soggetta a tassazione IRPEF ma non a obblighi previdenziali.

Differenza iscrizione albo sez. a e sez. b

La principale differenza tra i praticanti iscritti alla sezione A e quelli alla sezione B dell’Albo riguarda il titolo di studio e il percorso professionale. I praticanti della sezione A si preparano alla professione di Dottore Commercialista e devono essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica in discipline economiche. Quelli della sezione B, invece, si avviano alla professione di Esperto Contabile e possono accedere con una laurea triennale. Le attività svolte in tirocinio possono essere simili, ma le competenze e le responsabilità future differiscono in base alla sezione di appartenenza.

Preiscrizione alla cassa di previdenza

I tirocinanti possono anche scegliere di preiscriversi alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, come previsto dall’art. 20-bis del relativo regolamento.
Questa possibilità consente di iniziare ad accumulare contributi previdenziali già durante il tirocinio, anticipando così la costruzione del proprio montante contributivo utile per la pensione futura, una volta iscritti all’Albo.

 

 

 

Giuseppe De Biasio – Centro Studi CGN


 

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