Sarà condotta un’attività di sensibilizzazione agli Enti del Terzo Settore circa il rischio cui potrebbero essere esposti in tema di finanziamento al terrorismo.
Tra le disposizioni urgenti contenute nel D.L. 30.6.2025 n.95 spicca la novità prevista nell’art. 11 “Misure urgenti in materia di antiriciclaggio”, relativa alle competenze attribuite al Comitato di sicurezza finanziaria.
In verità la norma richiama il D.Lgs. n. 109 – 2007 che riguarda le “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”.
Le modifiche attengono all’art. 3 che tratta del Comitato di sicurezza finanziaria.
Esso è stato istituito in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall’Italia nella strategia di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa ed all’attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall’Unione europea.
In quest’area di competenza, l’art. 11 del D.L. n. 95-2025 apporta due significative variazioni all’art. 3 c.11 del D.Lgs. n. 109-2007 Comitato di sicurezza finanziaria, implementandola con il compito di:
- fungere da “punto di contatto centrale” per poter rispondere alle eventuali richieste di altri Stati o Organismi internazionali sulle questioni inerenti al rischio di abuso per finalità di finanziamento del terrorismo degli enti del Codice del Terzo Settore (art. 4 D.Lgs. n. 117-2017);
- condurre attività di sensibilizzazione verso i predetti Enti, circa il rischio di essere coinvolti in attività di finanziamento al terrorismo.
Da ciò si desume che l’attività del Comitato di sicurezza finanziario sarà rivolta:
- a presidiare eventuali richieste provenienti da altri Stati o Organismi internazionali che dovessero riguardare aspetti di finanziamento del terrorismo di Enti del Terzo Settore del nostro Paese;
- a impartire agli Enti del Terzo Settore direttive – linee guida – modelli di presidi interni, per potere adottare comportamenti conformi ad evitare di essere inconsapevolmente coinvolti in ipotesi di finanziamento del terrorismo.
C’è da notare che le disposizioni del D.L. n. 95/2025 non sono intervenute sull’art. 3 che riguarda i “soggetti obbligati”.
Pertanto le disposizioni del D.L. n. 95-2025 dovrebbero riguardare “solo” i presidi interni che i predetti Enti dovranno istituire per evitare di veicolare inconsapevolmente denaro, beni o utilità destinati al finanziamento del terrorismo, senza che ciò comporti obblighi legati ad adeguata verifica della clientela o segnalazione di operazioni sospette.
Il tema è aperto, e avremo modo di approfondirlo!
Giuseppina Spanò – Centro Studi CGN