Il Decreto Legge n. 92/2025 modifica quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025 in materia di esonero contributivo per le lavoratrici madri.
In particolare, viene prorogata l’applicazione delle disposizioni al 2026 per le lavoratrici madri con due o più figli di cui il più piccolo minore di 10 anni e al 2027 per le madri di tre o più figli di cui il più piccolo minore di 18 anni.
Lavoratrici madri con due figli
Per l’anno 2025, il D.L. introduce una nuova misura a favore delle seguenti lavoratrici che abbiano due figli:
- lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico;
- lavoratrici madri iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata Inps.
Il bonus è riconosciuto fino al mese del compimento del decimo anno d’età del figlio più piccolo.
L’esonero consiste in una somma, esente ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo.
N.B. La somma sarà riconosciuta dall’Inps, previa domanda, alla lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua.
Lavoratrici madri con tre o più figli
La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata, con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo.
La misura viene applicata per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo purché:
- le lavoratrici siano titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua;
- il reddito da lavoro dipendente derivi da rapporti a tempo determinato;
- e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Le mensilità spettanti della somma, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025.
N.B. L’importo massimo dell’una tantum che potrà essere riconosciuto sarà dunque pari a 480 euro per l’intero anno.
Si rimane in attesa dei chiarimenti e delle istruzioni operative da parte dell’Inps in merito alla presentazione delle istanze e in merito alla modalità di corresponsione della nuova misura.
N.B. Dalla fruizione del bonus sono escluse le lavoratrici autonome in regime forfettario.
Per le lavoratrici madri di tre o più figli titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per l’anno 2025 resta in vigore la previsione di cui alla Legge di Bilancio 2024.
In sintesi:
Anno | Lavoratrici madri di due figli | Lavoratrici madri di tre o più figli | ||||
Rapporto a tempo indeterminato | Rapporto a tempo determinato | Lavoro autonomo | Rapporto a tempo indeterminato | Rapporto a tempo determinato | Lavoro autonomo | |
2025 | · nuovo bonus di 40€ al mese
· reddito di lavoro annuo inferiore a 40.000€ · figlio più piccolo minore di 10 anni |
· esonero 100% contributi carico dipendente
· limite massimo 3.000€ annui · figlio più piccolo minore di 18 anni |
· nuovo bonus di 40€ al mese
· reddito di lavoro annuo inferiore a 40.000€ · figlio più piccolo minore di 10 anni |
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2026 | · esonero parziale contributi carico dipendente
· reddito annuo imponibile ai fini previdenziali inferiore a 40.000€ · figlio più piccolo minore di 10 anni |
· esonero 100% contributi carico dipendente
· limite massimo 3.000€ annui · figlio più piccolo minore di 18 anni |
· nuovo bonus di 40€ al mese
· reddito di lavoro annuo inferiore a 40.000€ · figlio più piccolo minore di 10 anni |
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2027 | · esonero parziale contributi carico dipendente
· reddito annuo imponibile ai fini previdenziali inferiore a 40.000€ · figlio più piccolo minore di 10 anni |
· esonero parziale contributi carico dipendente
· reddito annuo imponibile ai fini previdenziali inferiore a 40.000€ · figlio più piccolo minore di 18 anni |
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Riferimenti normativi e di prassi:
- Articolo 6 Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95 DECRETO-LEGGE 30 giugno 2025, n. 95 – Normattiva
- Articolo 1, comma 219 Legge 30 dicembre 2024, n. 207 LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 – Normattiva
- Articolo 1, comma 180 Legge 30 dicembre 2023, n. 213 LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 – Normativa
Francesca Baciliero – LaborTre Studio Associato