La risposta a questa domanda è la seguente: la registrazione dell’atto costituisce data certa dell’accordo economico raggiunto tra le parti contrattuali anche di fronte all’Agenzia delle entrate.
Durante il rapporto locativo possono verificarsi degli eventi a causa dei quali, il proprietario dell’immobile consente all’inquilino, la riduzione del canone di locazione originariamente stabilito.
Ciò può verificarsi per esempio in concomitanza di crisi del settore d’attività dell’inquilino, per importanti interventi urbanistici o di manutenzione straordinaria che limitano la visibilità, il pieno godimento o l’accesso all’immobile locato.
In questi casi le parti si accordano sulla misura della rifusione del danno subito dall’inquilino e determinano la riduzione del canone locativo che si applicherà all’importo annuo inizialmente previsto.
Anche se è previsto che l’accordo di riduzione o di rinegoziazione del canone non debba essere obbligatoriamente registrato (art. 19 D.L. n. 133/2014 conv. in L. n. 164/2014), è ovvio che ciò risulta opportuno per almeno due ordini di motivi.
Il primo è per dare data certa all’avvenuto accordo che così diventa incontestabile dalle parti interessate; il secondo è per renderlo noto all’Agenzia delle Entrate che così ne terrà conto anche in sede di elaborazione dei dati da inserire nella dichiarazione pre-compilata del contribuente.
L’atto di rinegoziazione può essere registrato telematicamente tramite la procedura RLI-web che potrà essere eseguita con le credenziali SPID del proprietario o dell’inquilino, senza necessità di installare alcun software. In buona sostanza, la procedura telematica richiede i dati utili a generare il modello RLI che potrà essere visualizzato e ovviamente stampato dall’interessato.
Attenzione però che superato il limite temporale di un anno rispetto alla scadenza annuale del contratto, l’atto di rinegoziazione potrà essere registrato solo presso l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, presso il quale è stato registrato inizialmente (ciò in quanto si tratta di un atto integrativo dell’originario).
All’ufficio si dovranno produrre almeno due copie del contratto firmate in originale (tre se si vorranno ricevere due copie originali timbrate).
Infine, si deve fare attenzione alla circostanza, contenuta nel sopra citato art.19 D.L. n. 133/2014 conv. in L. n. 164/2014, che l’accordo di rinegoziazione del canone in diminuzione è esente dall’imposta di registro e da bolli, nel solo caso in cui l’unica variazione contenuta nell’accordo, si riferisca alla riduzione del canone. Diversamente, l’atto sarà soggetto all’ordinaria imposizione dell’imposta di registro e bolli.
Giuseppina Spanò – Centro Studi CGN