Con il Provvedimento n. 281068 del 3 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata. Il documento recepisce le modifiche normative intervenute negli ultimi anni e integra le disposizioni già contenute nel provvedimento del 9 maggio 2019.
Controlli formali: cosa cambia
Il cuore del Provvedimento riguarda le regole di esclusione dal controllo formale previste dall’art. 36-ter del DPR 600/73. In particolare:
- se il contribuente presenta la dichiarazione precompilata senza modificare i dati delle spese sanitarie, questi sono esclusi dal controllo formale;
- se invece modifica i dati, l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli sui documenti che hanno determinato la variazione;
- nel caso di invio tramite CAF o professionista, il controllo non si applica ai dati delle spese sanitarie non modificati, purché il professionista abbia acquisito e verificato i dati di dettaglio trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.
Queste regole sono state estese anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli da lavoro dipendente e assimilati, a partire dalle dichiarazioni elaborate dal 2024 (e trasmesse tramite intermediari abilitati dal 2025).
Accesso ai dati: più trasparenza per i controlli
Una delle novità più rilevanti è la possibilità, per i funzionari dell’Agenzia delle Entrate incaricati dei controlli formali, di accedere direttamente ai dati di dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie presenti nel Sistema Tessera Sanitaria. Questo accesso riguarda:
- il codice fiscale del contribuente o del familiare a carico;
- i dati del soggetto erogatore (codice fiscale/partita IVA, nome o denominazione);
- la data e la tipologia della spesa;
- l’importo della spesa o del rimborso;
- la data del rimborso;
- la tracciabilità del pagamento.
Queste informazioni permetteranno di verificare con precisione la corrispondenza tra i documenti esibiti dal contribuente e i dati modificati rispetto alla precompilata, facilitando l’individuazione delle spese aggiunte.
Tracciabilità e conservazione dei log
Per garantire la trasparenza e la sicurezza delle operazioni di consultazione, il provvedimento stabilisce che i file di log relativi all’accesso ai dati siano conservati per cinque anni, rispetto ai dodici mesi precedenti.
Alessandra Bortolin – Centro Studi CGN