La Legge di Bilancio per l’anno 2025 (Legge n. 207/2024) tra le diverse disposizioni in materia di lavoro, ha introdotto un nuovo sistema di valorizzazione convenzionale del benefit auto, differenziato a seconda dell’alimentazione del veicolo concesso in uso promiscuo.
Per gli autoveicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, il valore del fringe benefit annuale è pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
La percentuale è ridotta:
- al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica;
- al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
La nuova disciplina si applica esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
- l’autovettura deve essere immatricolata a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- il veicolo deve essere concesso in uso promiscuo al dipendente con contratto stipulato a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Diversamente, la determinazione del benefit segue la normativa previgente, ossia la valorizzazione secondo la classe di emissione di CO2.
Tuttavia, la nuova disciplina introdotta con la Legge di Bilancio 2025 non trova applicazione per le concessioni di veicoli avvenute nel primo semestre 2025, qualora i veicoli siano stati ordinati anteriormente al 1° gennaio 2025.
Infatti, per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel periodo dal 1° gennaio al 30 gennaio 2025, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
Questo quanto previsto dalle Legge di conversione (Legge 24 aprile 2025, n. 60) del Decreto-legge n. 19/2025, meglio conosciuto come Decreto Bollette.
Al fine di determinare il corretto criterio per la valorizzazione del fringe benefit è necessario tenere presente:
- la data di ordine del veicolo;
- la data di immatricolazione del veicolo;
- la data di concessione in uso al dipendente.
A seguito delle indicazioni fornite dalla Agenzia delle Entrate con la Circolare 3 luglio 2025, n. 10/E e con la Risposta ad Interpello n. 192/2025 è possibile riassumere le diverse disposizioni attualmente in vigore per le autovetture concesse ed assegnate ai lavoratori e collaboratori.
Decorrenza | Condizione | Criterio di calcolo del fringe benefit | Determinazione del valore del benefit |
Sino al 30/06/2020 | Veicoli assegnati e immatricolati | Percentuale | 30% sul valore ACI calcolato su 15.000 km |
Dal 01/07/2020 | Veicoli assegnati dal 01/07/2020 ma immatricolati sino al 30/06/2020 | Valore normale (**) | Fringe benefit determinato in base al valore normale del bene (art. 9 Tuir) al netto della parte riferibile all’utilizzo aziendale (cfr anche Ris. AdE n. 46/2020) |
Dal 01/07/2020
al 31/12/2024 |
Veicoli assegnati e immatricolati | Emissioni di CO₂ | · ≤ 60 g/km → 25%
· 61–160 g/km → 30% · 161–190 g/km → 50% · > 190 g/km → 60% |
01/01/2025 – 30/06/2025 | Ordine veicolo effettuato entro il 31/12/2024 ma assegnato entro il 30/06/2025 | Emissioni di CO₂ | · ≤ 60 g/km → 25%
· 61–160 g/km → 30% · 161–190 g/km → 50% · > 190 g/km → 60% |
Dal 01/01/2025 | Veicoli immatricolati sino al 30/06/2020 e concesso dal 01/01/2025 | Valore normale | Fringe benefit determinato in base al valore normale del bene (art. 9 Tuir) al netto della parte riferibile all’utilizzo aziendale (cfr anche Ris. AdE n. 46/2020) |
Dal 01/01/2025 | Veicoli immatricolati dal 01/07/2020 al 31/12/2024 e assegnati dal 01/01/2025 e sino al 30/06/2025 | Emissioni di CO₂ | · ≤ 60 g/km → 25%
· 61–160 g/km → 30% · 161–190 g/km → 50% · > 190 g/km → 60% |
Dal 01/01/2025 | Veicoli ordinati, immatricolati e concessi dal 01/01/2025
oppure Ordine veicolo effettuato entro il 31/12/2024 ma immatricolato nel 2025 e assegnato e concesso dal 01/07/2025 |
Tipo di alimentazione | · Termico e ibrido non plug-in → 50%
· Elettrico → 10% · Ibrido plug-in → 20% |
Dal 01/01/2025 | Veicoli immatricolati dal 01/07/2020 al 31/12/2024 e assegnati dal 01/07/2025 | Valore normale | Fringe benefit determinato in base al valore normale del bene (art. 9 Tuir) al netto della parte riferibile all’utilizzo aziendale (cfr anche Ris. AdE n. 46/2020) |
Dal 01/01/2025 | Veicoli già concessi in uso al 31/12/2024 e il cui uso è prorogato nel 2025 | Quello adottato all’atto della concessione e assegnazione | Quello adottato all’atto della concessione e assegnazione |
Dal 01/01/2025 | Veicoli già nella flotta aziendale e riassegnati ad altri dipendenti sino al 30/06/2025 | Emissioni di CO₂ | · ≤ 60 g/km → 25%
· 61–160 g/km → 30% · 161–190 g/km → 50% · > 190 g/km → 60% |
Dal 01/01/2025 | Veicoli già nella flotta aziendale e riassegnati ad altri dipendenti dal 30/06/2025 | Valore normale | Fringe benefit determinato in base al valore normale del bene (art. 9 Tuir) al netto della parte riferibile all’utilizzo aziendale (cfr anche Ris. AdE n. 46/2020) |
Si ricorda, infine, che il valore dell’auto aziendale concessa in uso promiscuo al dipendente costituisce un fringe benefit e, di conseguenza, è esente da imposizione contributiva e fiscale se il valore percepito nel periodo d’imposta, comprensivo di eventuali ulteriori somme o valori corrisposti a titolo di fringe benefit, non supera i 1.000 euro ovvero 2.000 euro per coloro che hanno figli fiscalmente a carico (valori di esenzione attualmente validi sino al 2027).
Diversamente, l’intera somma sarà assoggettata a contribuzione e imposizione fiscale.
Francesca Baciliero – LaborTre Studio Associato