A seguito dell’introduzione nel D.Lgs. n. 231/2007 del nuovo art. 16ter e della prima Analisi nazionale dei rischi di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa realizzata dal Comitato di sicurezza finanziaria, si aprono gli scenari di un nuovo tassello da valutare nell’ambito dell’adeguata verifica della clientela.
La “nuova” tipologia di rischio sarà valutata dai Consigli nazionali dei Commercialisti ed Esperti contabili, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Notai e dai lori Iscritti (soggetti obbligati).
Quest’ultimi potranno integrare il rischio di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, a quello di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ed adottare e attuare, secondo la propria natura e dimensione, i presidi e le procedure per mitigarne i rischi.
Il D. Lgs. n. 231-2007 viene innovato implementando il testo con l’Art. 16ter, riguardante l’analisi dei rischi della proliferazione delle armi di distruzione di massa.
L’analisi ha cadenza triennale a meno che, prima del termine, l’insorgere di nuovi rischi induca il CSF a procedere a un aggiornamento o lo ritenga opportuno.
Per definizione del D. Lgs. n. 109-2007 ( Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale) , si tratta di contrastare il finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e cioè la fornitura o la raccolta di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata e strumentale, direttamente o indirettamente, a sostenere o favorire tutte quelle attività legate all’ideazione o alla realizzazione di programmi volti a sviluppare strumenti bellici di natura nucleare o chimica o batteriologica.
Già da tempo però i soggetti obbligati hanno posto la loro attenzione al tema trattato.
Infatti, come risulta dalla tabella elaborata dalla UIF che segue, negli anni recenti (i dati si fermano al 2023), alcuni soggetti obbligati hanno già classificato sotto la categoria “Finanziamento della proliferazione” alcune “segnalazioni di operazioni sospette” (c.d. S.O.S.). Ovviamente tra i segnalanti spiccano le banche, visti i presidi messi in atto e l’attenzione posta al tema dalla Banca d’Italia sin dal 2009 (Provv. Banca d’Italia 27.5.2009)
Con quest’ultimo provvedimento la Banca d’Italia ha impartito indicazioni operative per l’esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, fornendo tra l’altro, indicatori di anomalia specifici. Questi ultimi pongono particolare attenzione alle aree di localizzazione a rischio delle controparti e alle caratteristiche della natura dei beni sottostanti le transazioni finanziarie.
Infine, la tematica è stata attenzionata nei punti 34 dei nuovi indicatori di anomalia valevoli dal 01.01.2024 (Provvedimento UIF 12.05.2023) di cui devono tenere conto i soggetti obbligati nelle loro analisi ai fini dell’invio di S.O.S.
Analizzate le minacce e le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione e contrasto, il rischio di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa riportato dal documento di cui si tratta, è valutato a un livello medio-basso.
Vista la particolarità dell’argomento, si auspica, come già avvenuto in passato in altre occasioni, che i Consigli nazionali degli Ordini professionali interessati, forniscano agli Iscritti modalità operative per la valutazione del rischio e per potenziare adeguatamente i presidi di studio.
Giuseppina Spanò – Centro Studi CGN