Congedo di paternità obbligatorio al genitore intenzionale

Il congedo di paternità obbligatorio spetta anche alla lavoratrice quando è secondo genitore equivalente in una coppia di due donne risultanti genitori dai registri dello stato civile (cd. genitore intenzionale).
Questo quanto sancito dalla Corte Costituzionale nella recente Sentenza del 21 luglio 2025, n. 115.
Il D.Lgs. n. 105/2022, in attuazione della direttiva 2019/1158/UE sull’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori, ha abrogato le disposizioni relative ai congedi (obbligatorio e facoltativo) del padre e ha introdotto nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità il congedo di paternità obbligatorio riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti.
In particolare, l’articolo 27-bis D.Lgs. n. 151/2001 riconosce al padre lavoratore, dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi, il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi. Per tutto il periodo del congedo al lavoratore spetta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.
Il beneficio può essere fruito negli stessi giorni in cui la madre sta godendo del congedo di maternità ed è compatibile con la fruizione da parte del padre del congedo di paternità alternativo (in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono del minore da parte della madre oppure in caso di affidamento esclusivo del minore al padre) e, in caso di sovrapposizione dei periodi, quello obbligatorio deve essere goduto in un tempo successivo, prevalendo la fruizione del congedo di paternità alternativo. La norma prevede che il diritto a godere dei giorni di congedo di paternità obbligatorio spetti anche ai genitori adottivi o affidatari.
L’evoluzione normativa ha visto un contributo significativo da parte della giurisprudenza costituzionale, la quale si è trovata a distinguere tra casi in cui l’interesse del minore è assoluto o preminente, rendendo padre e madre pienamente fungibili e giustificando discipline identiche (come nel caso di congedo parentale e dei riposi giornalieri) e casi che consentono trattamenti ragionevolmente diversificati tra i genitori, con la possibilità per il padre di beneficiare del periodo di astensione dal lavoro e della relativa indennità solo in circostanze eccezionali, in considerazione della diversa posizione che padre e madre assumono in relazione alla filiazione biologica.
Con Ordinanza del 4 dicembre 2024, la Corte d’appello di Brescia, sezione lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 27-bis D.Lgs. n. 152/2001, nella parte in cui “non riconosce il congedo di paternità obbligatorio anche a una lavoratrice quando è secondo genitore equivalente in una coppia di due donne risultanti genitori nei registri dello stato civile”.
La norma citata violerebbe gli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 2 e 3 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000 e all’art. 4 della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, il quale stabilisce che gli Stati membri riconoscano il diritto al congedo di paternità obbligatorio al secondo genitore equivalente ove riconosciuto nel diritto interno.
La Corte Costituzionale chiarisce che nei termini della questione posta, che muove dal riconoscimento di compiti differenziati delle due figure della madre e del padre in un sistema assistenziale obbligatorio strutturato sulla infungibilità dei ruoli, è ben possibile identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella paterna all’interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica (colei che ha partorito) e la madre intenzionale, la quale ha condiviso l’impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato, e vi partecipa attivamente.

Tale distinzione risulta applicabile, secondo la Corte Costituzionale, anche nei casi di adozione non legittimante, in cui al rapporto giuridicamente riconosciuto con la madre biologica si affianca il legame del figlio con la madre intenzionale.
Nella Sentenza n. 115/2025 la Corte Costituzionale dichiara, dunque, l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis D.Lgs. n. 151/2001, per violazione dell’art. 3 Costituzione, nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile, in quanto a prevalere deve sempre essere l’interesse del minore nel vedersi riconoscere lo stato di figlio per entrambe le figure (madre biologica e la madre intenzionale).

 

 

 

Francesca Baciliero – LaborTre Studio Associato