La disciplina della donazione di sangue da parte dei lavoratori subordinati costituisce un istituto peculiare del nostro ordinamento.
La sua disciplina, infatti, rappresenta un esempio significativo di come il legislatore e la prassi amministrativa cerchino di bilanciare interessi diversi: da un lato il riconoscimento di un gesto di solidarietà che produce benefici sociali rilevanti, dall’altro la necessità di regolare correttamente i riflessi economici e previdenziali che tale gesto comporta.
La cornice normativa, avviata con la L. 13 luglio 1967, n. 584, si è via via arricchita di successive modifiche e interventi applicativi, fino alle più recenti innovazioni introdotte dall’INPS con la circolare n. 96 del 26 maggio 2025 e con il messaggio n. 2067 del 30 giugno 2025. Questi ultimi provvedimenti hanno ridefinito le modalità operative di gestione degli eventi e dei rimborsi, rafforzando la tracciabilità delle donazioni e introducendo nuovi obblighi a carico dei datori di lavoro.
Il quadro normativo di riferimento
L’art. 1 della L. n. 584/1967, come modificata dalla L. 4 maggio 1990, n. 107, riconosce al lavoratore che effettui una donazione di sangue il diritto ad una giornata di riposo retribuita con conservazione della normale retribuzione.
Il datore di lavoro, che corrisponde la retribuzione al dipendente, può chiederne il rimborso all’ente previdenziale competente, in deroga ai limiti previsti per l’indennità di malattia.
La tutela è stata successivamente estesa anche ai casi di inidoneità alla donazione, riconoscendo al lavoratore il diritto alla retribuzione per il tempo necessario alle procedure di accertamento. Tale previsione ha trovato attuazione nel D.I. 18 novembre 2015, che ha specificato i casi di esclusione e le modalità di certificazione.
Il diritto alla giornata o alle ore di riposo e alla relativa retribuzione spetta a tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla categoria e dal settore di appartenenza, compresi i lavoratori domestici.
Diritti e obblighi delle parti
Il lavoratore che effettua la donazione ha diritto alla retribuzione corrispondente all’intera giornata lavorativa. Il quantitativo minimo affinché la donazione sia considerata valida è fissato in 250 grammi di sangue.
Il periodo di riposo ha una durata di 24 ore, che decorrono dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per il prelievo o, in mancanza di tale riferimento, dal momento della donazione risultante dal certificato medico.
Il lavoratore deve fornire al datore la documentazione attestante l’avvenuta donazione o l’inidoneità, che deve riportare dati anagrafici, estremi di un documento di riconoscimento, quantità di sangue prelevata, gratuità della cessione e, soprattutto, il codice fiscale della struttura sanitaria o dell’associazione di volontariato.
Il datore di lavoro deve garantire la corresponsione della retribuzione spettante e l’accredito della contribuzione figurativa ai fini pensionistici.
Egli può recuperare le somme anticipate attraverso il conguaglio nel flusso Uniemens entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’evento oppure, nel caso di lavoratori domestici o agricoli a termine, richiedere il rimborso diretto. È inoltre tenuto a conservare per dieci anni la documentazione giustificativa (certificati medici e dichiarazioni dei donatori).
La retribuzione copre solo le ore di lavoro effettivamente non prestate. I contributi previdenziali relativi ai giorni di assenza sono accreditati tramite contribuzione figurativa. In caso di inidoneità, la retribuzione spetta limitatamente alle ore necessarie per gli accertamenti medici e per gli spostamenti.
La retribuzione da erogare corrisponde alla retribuzione globale di fatto, compreso ogni elemento accessorio, con esclusione di elementi non ricorrenti o legati all’effettiva prestazione, come ad esempio lo straordinario.
Le innovazioni introdotte dall’Inps nel 2025
Con la circolare n. 96/2025, l’Inps ha ricostruito l’intero quadro normativo e operativo, introducendo rilevanti novità.
4.1 Nuovi codici evento e di conguaglio
Per la gestione Uniemens, la circolare distingue due eventi:
- DON: assenza per donazione di sangue;
- IDS: assenza oraria riferita all’inidoneità.
In particolare, la settimana in cui si colloca l’evento “DON” o l’evento orario “IDS” deve essere valorizzata con <Tipocopertura> “1” o “2” a seconda della fattispecie e della eventuale compresenza nella settimana in cui ricorre l’evento di giornate ordinariamente retribuite.
Dal periodo di competenza luglio 2025 (poi prorogato ad ottobre 2025 dal messaggio n. 2067/2025) i rimborsi verranno gestiti con i nuovi codici:
- S127: indennità donatori di sangue;
- S129: indennità per inidoneità alla donazione;
- S211: differenze per donatori.
4.2 Rafforzamento della tracciabilità
Elemento di forte innovazione è l’obbligo di valorizzare, sempre a partire dall’ottobre 2025, i campi <InfoAggEvento> e <IdentMotivoUtilizzoCausale>, nei quali deve essere indicato il codice fiscale della struttura sanitaria o associativa presso cui è avvenuta la donazione o l’accertamento di inidoneità. Tali informazioni consentono all’Inps di tracciare con precisione l’evento e verificarne la regolarità.
4.3 Maggior rigore documentale
Viene altresì rafforzato il regime documentale. Il certificato medico deve riportare:
- l’indicazione della gratuità della donazione;
- la quantità di sangue prelevata;
- gli orari di ingresso e uscita dal centro trasfusionale (in caso di inidoneità);
- oltre al già citato codice fiscale della struttura.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato