La consulenza del lavoro richiede gli adempimenti antiriciclaggio di studio

In tema di antiriciclaggio, la consulenza del lavoro rientra a pieno titolo negli adempimenti di adeguata verifica della clientela del CdL e richiede quindi la formazione del fascicolo del cliente in modo completo.

Gli iscritti nell’Albo del Consulenti del Lavoro fanno parte dei soggetti obbligati al rispetto delle norme antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento al terrorismo (FdT) di cui al D. Lgs. n. 231/2007.

La questione nasce dalla seguente disposizione contenuta nell’art. 17 del D. Lgs. n. 231 2007: comma 7. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell’attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Per qualche tempo quest’ultimo riferimento era stato collegato alla classica prestazione professionale della consulenza del lavoro, ma nel tempo e come vedremo di seguito, questa tesi è stata definitivamente superata.

Il nocciolo della questione risiede nella distinzione esistente tra le limitate attività che possono svolgere i centri elaborazione dati, e quelle molto più estese che possono svolgere i Consulenti del lavoro (e i soggetti autorizzati, previa comunicazione telematica, quali Commercialisti, Esperti contabili ed Avvocati) e di conseguenza l’individuazione dei soggetti a cui si riferisce la norma di esonero sopra citata.

Più di recente, in ordine di tempo, le considerazioni da svolgersi e i riferimenti da citare sono i seguenti:

✔ nelle Norme di comportamento dei CdL nei confronti dei centri di elaborazione dati del 17.6.2016, si legge che:

  • i Centri Elaborazioni Dati svolgono esclusivamente elaborazioni informatiche aventi valenza matematica di tipo meccanico ed esecutivo quali la mera imputazione di dati (data entry) ed il relativo calcolo e stampa degli stessi, operazioni che non comportano attività di tipo valutativo ed interpretativo (Circolari Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 7004 del 4.6.2007 e n. 17 del 11.4.2013);
  • lo svolgimento, da parte dei CED, delle seguenti attività, costituisce violazione delle riserve di legge di cui all’art.1, c.1, della L. n. 12-1979;
  • a) la gestione delle retribuzioni e relative variazioni riferite al personale subordinato, autonomo e subordinato, comprese denunce e pratiche conseguenti, in quanto le stesse presuppongono un’attività di contestualizzazione a cui sono sottese valutazioni di carattere tecnico-giuridico non espletabili in via automatica;
  • le fattispecie di cui all’art.2, c.1 (leggasi L. n. 12/1979). costituiscono le uniche attività per legge consentite ai CED.

✔ nella FAQ  n.1 all. n. 3 alla circolare n.1144 del 5.9.2017 del Consiglio Nazionale dei CdL si legge:

Il consulente del lavoro è soggetto alla disciplina antiriciclaggio?

Sì. Il Consulente del Lavoro è soggetto tenuto al rispetto integrale della disciplina “antiriciclaggio” di cui al D. Lgs. n. 231/2007 s.m.i., fatta salva la specifica esenzione dal solo obbligo di adeguata per le attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti dagli obblighi fiscali e dagli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all’art. 2, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

✔ nel documento di approfondimento della Fondazione studi Consulenti del lavoro del 23.5.2018, al capitolo 12. PRESTAZIONI PROFESSIONALI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, tra le prestazioni professionali che a titolo esemplificativo e non esaustivo si ritengono oggetto di adeguata verifica , viene esplicitamente menzionata la consulenza del lavoro;

✔ nella nota n. 4304 del 12.5.2025, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha ribadito, ai propri fini dell’attività di vigilanza, i limiti di operatività che riguardano i CED. Nella nota si conferma, ancora una volta,  che le attività valutative e interpretative in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale  (fosse anche “solo”  relative ad assunzioni/licenziamenti ) sono riservate per legge ai CdL e ai soggetti autorizzati (sopra già specificati).

Conseguentemente , ai fini degli obblighi antiriciclaggio che fanno capo sia ai CdL sia ai citati soggetti autorizzati,  l’esonero contemplato nell’art. 17 c.7 del D. Lgs. n.231/2007 riguarda solo i CED proprio perché svolgono, e possono solo svolgere,  sviluppo di calcoli  e stampa dei dati retributivi  che non consentono di svolgere alcuna valutazione sul soggetto per il quale si svolge il servizio.

✔ A giugno 2022, il CN dei Consulenti del Lavoro, ha emanato le  Regole Tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e FdT a cui devono  attenersi tutti gli Iscritti.

Pertanto, conclusivamente,  il classico studio del CdL (o di un  soggetto autorizzato) organizzato anche in forma individuale e senza dipendenti , è sottoposto a tutti gli obblighi in  tema di adeguata verifica della clientela e più in generale a quelli dettati dal D. Lgs. n.231/2007.

 

 

 

Giuseppina Spanò – Centro Studi CGN