Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dall’assunzione presso un nuovo datore di lavoro del settore privato, può scegliere la destinazione del TFR maturando ed eventualmente anche dell’importo già maturato dalla data di assunzione sino al momento della scelta (cosiddetto TFR pregresso).
In particolare, il TFR può essere mantenuto in azienda oppure essere destinato ad un Fondo di previdenza complementare.
Nelle aziende di maggiori dimensioni, il TFR non può essere accantonato in azienda e, pertanto, qualora il dipendente non opti per la destinazione ad un Fondo, l’azienda verserà il TFR al Fondo di Tesoreria, istituito presso l’Inps.
Il Fondo di Tesoreria Inps è stato istituito con la Legge finanziaria per l’anno 2007 (Legge n. 296/2006), le cui disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2007.
Sono obbligati al versamento delle quote di TFR maturate dai lavoratori dipendenti e non destinate ad un Fondo di previdenza complementare, i datori di lavoro nel settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico, che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti.
Il limite dimensionale si calcola:
- per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006. Pertanto, eventuali successive modifiche in relazione al numero degli addetti risultano irrilevanti al fine di individuare la sussistenza dell’obbligo al versamento, sia in caso di riduzione del numero degli addetti a meno di 50, sia in caso di raggiungimento in data successiva al 31 dicembre 2006 di un numero di addetti pari o superiore a 50;
- per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006, si prenderà a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività.
Ai fini del limite dimensionale devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall’orario di lavoro.
Pertanto, ogni lavoratore, qualunque siano le particolarità che caratterizzano il contratto di lavoro subordinato, vale come una unità ai fini del calcolo del predetto limite dimensionale. Fanno eccezione i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, che sono computati in proporzione all’orario di lavoro svolto, rapportato al tempo pieno.
Anche il lavoratore assente è computato nel limite, a meno che in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore, nel qual caso sarà computato quest’ultimo.
I lavoratori “somministrati” sono computati in capo all’impresa di somministrazione e, pertanto non
devono essere computati dall’impresa utilizzatrice.
I lavoratori “distaccati” all’estero o in Italia sono computati nella forza aziendale del distaccante, in
quanto titolare unico del rapporto di lavoro.
Sono altresì computati nel limite dimensionale i soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato.
Il versamento al Fondo di Tesoreria dovrà essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria (entro il 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota mensile maturata).
Infatti, come precisato dalla Circolare Inps n. 70/2007, l’accantonamento datoriale ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile a titolo di TFR, da versare all’Inps, assume la natura di contribuzione previdenziale, equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
Si precisa che tale particolare contribuzione non potrà godere di alcuna forma di agevolazione contributiva tra quelle previste nell’ordinamento.
Le forme di previdenza complementare sono, invece, disciplinate dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. L’adesione a forme di previdenza complementare è volontaria e libera.
Anche nelle ipotesi in cui il datore di lavoro, a causa dei limiti dimensionali, sia tenuto al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria Inps, il lavoratore può comunque optare per la destinazione del TFR ad un Fondo di previdenza complementare.
Si ricorda, infine, che relativamente al Fondo di previdenza complementare prescelto, il lavoratore può versare, unitamente alla quota di TFR, anche una quota di contribuzione volontaria.
Qualora il Fondo di previdenza sia di natura contrattuale, anche il datore di lavoro potrebbe dover versare una quota aggiuntiva a proprio carico, sempre da versare al Fondo prescelto dal lavoratore, unitamente alla quota di TFR ed eventualmente alla quota di contribuzione volontaria a carico del lavoratore.
Francesca Baciliero – LaborTre Studio Associato