Il trattamento di fine rapporto è soggetto a trattenuta fiscale, con uno specifico sistema di tassazione diverso da quello previsto per le retribuzioni ordinarie. È infatti soggetto a tassazione separata.
TFR accantonato in azienda
A decorrere dal 1° gennaio 2001 il regime di determinazione dell’imposta differisce a seconda del momento di maturazione del trattamento (art. 17 TUIR; artt. 11 e 12 D.Lgs. 47/2000):
- l’importo accantonato fino al 31 dicembre 2000 viene tassato su un imponibile ridotto di una deduzione annua forfettaria (€ 309,87 per ogni anno di effettivo rapporto di lavoro), secondo le modalità stabilite dalle disposizioni previgenti;
- gli accantonamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2001 (comprensivi della rivalutazione del fondo esistente al 31 dicembre 2000 e delle quote di TFR maturate dal 1° gennaio 2001) sono tassati secondo nuove disposizioni. Queste ultime prevedono modalità diverse di prelievo sulla parte retributiva del TFR (fondo) e sulle rivalutazioni (imposta sostitutiva del 17%).
Per calcolare l’imposta sul TFR è necessario individuare un’aliquota media. Tale aliquota è data dal rapporto tra l’imposta calcolata su un reddito di riferimento ed il reddito di riferimento stesso.
Per calcolare il reddito di riferimento, in relazione al quale si determina l’aliquota di tassazione è necessario effettuare le operazioni sottoindicate, tenendo in considerazione che:
- Valore(V1) = TFR maturato fino al 31 dicembre 2000, comprensivo delle relative rivalutazioni fino alla stessa data e delle eventuali anticipazioni;
- Valore(V2) = TFR maturato dal 1°gennaio 2001 fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, comprensivo delle relative anticipazioni già erogate;
- R = rivalutazioni effettuate sul fondo dal 1°gennaio 2001 e assoggettate separatamente ad imposta sostitutiva.
Reddito di riferimento = [(V1 + V2 − R) × 12] : n. anni maturazione TFR
L’imposta sul reddito di riferimento è calcolata con le aliquote in vigore al momento di maturazione del diritto alla percezione del TFR.
Determinazione dell’aliquota media = (Irpef sul reddito di riferimento × 100) : reddito di riferimento
L’imposta lorda si determina applicando l’aliquota media alla somma delle due basi imponibili relative al TFR maturato sino al 31/12/2000 e a quello maturato dal 01/01/2001, con esclusione:
- delle quote eventualmente versate a fondi pensione;
- dell’abbattimento spettante fino al 31 dicembre 2000;
- delle rivalutazioni effettuate sul fondo dal 1° gennaio 2001.
In presenza di particolari condizioni l’imposta lorda è ridotta applicando una detrazione:
- dal 1° aprile 2008 la detrazione è di importo variabile a seconda del reddito di riferimento (che in ogni caso non può essere superiore a € 30.000), considerando tale il reddito teorico medio determinato, sulla base della durata complessiva del rapporto di lavoro, ai fini dell’individuazione dell’aliquota di tassazione del TFR e delle indennità equipollenti;
- per i rapporti di lavoro a termine di durata effettiva non superiore a due anni di importo pari a € 61,97 per ciascun anno dal 2001.
N.B. L’imposta dovuta sul fondo accantonato dal 1° gennaio 2001 e fino alla cessazione del rapporto di lavoro è calcolata alla cessazione del rapporto di lavoro dal datore di lavoro, che determina un’aliquota provvisoria e versa la relativa imposta.
Successivamente, l’Agenzia delle Entrate provvede a ricalcolare l’imposta sul TFR effettivamente dovuta, sulla base di un’aliquota definitiva. Ai fini del calcolo vengono considerati i cinque anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro.
Eventuali anticipazioni sul TFR precedentemente erogate contribuiscono a formare l’importo imponibile. La tassazione alla quale erano state sottoposte all’atto dell’erogazione è, infatti, provvisoria ed anche l’imposta versata si considera in acconto, tenendone conto all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
Infine, si precisa che il TFR maturato fino al 31 dicembre 2006 viene liquidato direttamente dal datore di lavoro alla cessazione del rapporto.
Per le quote di TFR maturate a decorrere dal 1° gennaio 2007, invece, è necessario distinguere:
- nelle aziende fino a 49 dipendenti, il TFR dei lavoratori che abbiano scelto l’accantonamento in azienda viene liquidato direttamente dal datore di lavoro alla cessazione del rapporto;
- nelle aziende con almeno 50 dipendenti, invece, il TFR viene liquidato dal Fondo di Tesoreria Inps, attraverso il meccanismo dell’anticipazione da parte del datore di lavoro. Il TFR viene, quindi, erogato dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio.
TFR destinato ad un fondo di previdenza complementare
In caso di destinazione del TFR ad un fondo di previdenza complementare, al raggiungimento dei requisiti per l’accesso alla pensione, il trattamento di fine rapporto può essere corrisposto al lavoratore in un’unica soluzione o come rendita mensile.
Negli anni, la tassazione diventa progressivamente più vantaggiosa: dopo 15 anni di adesione, infatti, l’aliquota base del 15% si riduce dello 0,3% annuo fino a raggiungere il 9%.
In caso di richiesta di anticipo del TFR destinato ad un fondo, sussistendone i requisiti, la tassazione sull’anticipo del Tfr prevede un’aliquota variabile dal 23% fino al 6% a seconda della motivazione per cui viene richiesto l’anticipo.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato