Costi deducibili: le auto

Analizziamo in forma schematica la deducibilità dei costi auto, i cui limiti sono stati modificati dalla Legge di Stabilità per il 2013, sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini IVA.

Sono definiti “costi” gli importi che il contribuente (persona fisica o giuridica) sottrae dal proprio reddito per ridurre la base imponibile  ai fini dell’imposizione diretta. Generalmente, ai fini della deducibilità dei costi di esercizio o dei componenti negativi di reddito, essi devono attenersi ai principi di competenza, di oggettiva certezza e determinabilità e di inerenza.  Quest’ultimo principio, considerato requisito indispensabile ai fini della deducibilità, deve essere strettamente correlato tra costi e ricavi dell’esercizio: i componenti negativi di reddito, infatti, divengono deducibili solo se diretti al conseguimento di componenti positivi di reddito.

Ai fini delle imposte dirette, la normativa di riferimento per la deducibilità dei costi auto è contenuta nell’art.164 del TUIR che ne detta la classificazione e i limiti:

Tipologia del bene Modalità di acquisizione Deducibilità
Veicoli strumentali
all’attività di impresa
Proprietà, leasing,
noleggio, locazione
100%
Veicoli da uso pubblico Proprietà, leasing,
noleggio, locazione
100%
Veicoli ad uso promiscuo
assegnati ai dipendenti per la maggior parte dell’anno
Proprietà, leasing,
noleggio, locazione
70%
Veicoli non strumentali
utilizzati nell’esercizio d’impresa
Proprietà 20% (limiti di 18.075,99 per autovetture, 4.131,66 per motocicli, 2.065,83 per ciclomotori)
Leasing 20% (limiti di 18.075,99 per autovetture, 4.131,66 per motocicli, 2.065,83 per ciclomotori)
Noleggio 20% (limiti di 3.615,20 per autovetture, 774,69 per motocicli, 413,17 per ciclomotori)
Veicoli utilizzati da
agenti/rappresentanti di commercio
Proprietà 80% (limiti di 25.822,84 per autovetture, 4.131,66 per motocicli, 2.065,83 per ciclomotori)
Leasing 80% (limiti di 25.822,84 per autovetture, 4.131,66 per motocicli, 2.065,83 per ciclomotori)
Noleggio 80% (limiti di 3.615,20 per autovetture, 774,69 per motocicli, 413,17 per ciclomotori)
Veicoli usati da
artisti/professionisti
Proprietà 20% per un solo veicolo (limiti di 18.075,99 per autovetture, 4.131,66 per motocicli, 2.065,83 per ciclomotori)
Leasing 20% per un solo veicolo (limiti di 18.075,99 per autovetture, 4.131,66 per motocicli, 2.065,83 per ciclomotori)
Noleggio 20% per un solo veicolo (limiti di 3.615,20 per autovetture, 774,69 per motocicli, 413,17 per ciclomotori)

 

La deducibilità citata ha effetto sulle seguenti fattispecie di costi:

  • ammortamento del costo d’acquisto
  • canoni di leasing
  • spese di locazione e di noleggio
  • carburante e lubrificanti
  • assicurazione
  • spese di manutenzione e riparazione
  • spese di custodia (parcheggio). 

La tassazione in capo al dipendente
L’uso promiscuo del veicolo origina il cosiddetto fringe benefit, cioè una retribuzione in natura da valorizzare opportunamente e sottoporre a tassazione in capo al dipendente o amministratore che ne beneficia.
In base a quanto previsto dall’art. 51, c.4, lett. a) del TUIR, il valore imponibile è determinato assumendo una misura percentuale dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15000 km, calcolato sulla base del costo km stabilito dalle tabelle ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente.
Il fringe benefit  imponibile è pertanto uguale al 30% [costo km tabella ACI x 15000 km] – importo trattenuto al dipendente. 

Prassi

Circolare 12/E/2008 – i limiti di deducibilità non si applicano sul costo deducibile preso a base per determinare l’ammontare degli ammortamenti stanziabili per l’intera vita utile del bene, ma, al contrario, essi devono essere applicati esercizio per esercizio sulle singole quote di ammortamento dei beni.

Risoluzione 179/E/2001 – la deducibilità dell’ammortamento e delle spese di impiego per autovettura uso ufficio è integrale solo se il veicolo è effettivamente utilizzato come “ufficio mobile” nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa.

Circolare 47/E/2008 – gli interessi passivi sui finanziamenti per acquisti di automezzi sono assoggettati alle disposizioni dell’art.164 del TUIR.

Circolare 48/E1998 – i promotori finanziari e gli agenti di assicurazione sono equiparati agli agenti e rappresentanti di commercio.

Risoluzione 59/E/2007 – i veicoli utilizzati esclusivamente dall’impresa per l’attività di vendita non possono essere considerati beni strumentali.

Risoluzione 190/E/2007 – i veicoli utilizzati nell’esercizio dell’attività di guardia medica non sono considerati beni strumentali.

Circolare 7/E/2008 – i contribuenti minimi, in virtù del regime di cassa, deducono il 50% dell’intero costo sostenuto nell’anno, indipendentemente dall’attività esercitata. La precisazione, seppur riferita al “vecchio” regime dei minimi, mantiene validità per il “nuovo” “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità” previsto dal D.L. 98/2011. 

Ai fini IVA, la detraibilità dell’imposta è dettata dall’art. 19-bis1 del DPR 633/72:

Tipologia Detraibilità
Autovetture, autocaravan, autocarri, motocarri e motoveicoli 40% uso promiscuo,100% uso esclusivo
100% con principio d’inerenza,per agenti e rappresentanti e per i veicoli oggetto dell’attività
Ciclomotori 40% uso promiscuo,100% uso esclusivo
100% con principio d’inerenza,per agenti e rappresentanti e per i veicoli oggetto dell’attività
Motocicli con cilindrata superiore a 350cc. in linea generale nessuna detrazione
100% per i veicoli oggetto dell’attività
Autobus 100% con numero di posti a sedere, escluso il conducente, superiore a 8 e rispettando il principio dell’inerenza
Trattori stradali, autotreni, autoarticolati,(massa massima autorizzata superiore a 3500 kg.) 100% rispettando il principio dell’inerenza
Trattori agricoli e forestali 100% rispettando il principio dell’inerenza
Veicoli a braccia o a trazione animale 100% rispettando il principio dell’inerenza

 

Rita Martin – Centro Studi CGN