Principio di cassa per i lavoratori autonomi: la spiegazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate

L’utilizzo di diversi mezzi di pagamento per il regolamento delle transazioni commerciali e, quindi, anche per il pagamento delle prestazioni professionali ha messo in crisi l’applicazione del principio di cassa nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo.

L’uso più frequente della carta di credito, del bancomat, delle ricevute bancarie e di altri mezzi di pagamento ha dato luogo a diversi profili di incertezza su quando un compenso professionale, oggetto di fatturazione, potesse considerarsi effettivamente incassato.

Il tema è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate che ha fornito alcune anticipazioni nel corso di una diretta MAP, cioè i moduli per la formazione professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.  Successivamente, però, la stessa Agenzia ha ripreso buona parte delle indicazioni fornite e le ha inserite nel corpo della Circolare n. 38/E del 2010.

L’assegno

È stato confermato che i pagamenti avvenuti tramite assegno bancario si considerano effettuati quando il titolo entra effettivamente nella disponibilità del committente.  È dunque irrilevante la data in cui il professionista versa materialmente il titolo sul proprio conto corrente bancario.

Il principio affermato dall’Agenzia delle Entrate è sicuramente condivisibile anche se, in alcuni casi, possono nascere dei dubbi circa l’individuazione del momento in cui l’assegno è effettivamente disponibile per il professionista che ha reso il servizio.

Esempio:

• Tizio che ha beneficiato di un servizio professionale emette un assegno con data 18 novembre 2010 e lo invia tramite il servizio postale ordinario;
• il professionista riceve materialmente il titolo dopo qualche giorno, cioè il 25 novembre del medesimo anno;
• fin quando il professionista non ha ricevuto materialmente il titolo l’incasso non può considerarsi effettivamente avvenuto;
• è irrilevante che il professionista versi effettivamente sul conto corrente l’assegno in data 2 dicembre, in quanto l’incasso si considera già avvenuto alla data del 25 novembre.

È dunque evidente, con riferimento all’esempio appena descritto, che non sarà agevole dimostrare la data in cui il titolo, viaggiando per posta ordinaria, è arrivato effettivamente a destinazione.  Il problema si pone soprattutto nei casi in cui l’assegno venga emesso e spedito in un anno, mentre la ricezione dello stesso avviene nell’anno successivo.  I problemi riguardano, quindi, le operazioni poste in essere a “cavallo” tra due diversi esercizi.

Principio di cassa ed incassi di assegni:

Per le somme ricevute tramite assegno, il principio di cassa viene applicato in riferimento alla data in cui viene materialmente ricevuto l’assegno, non fanno invece testo la data di emissione dello stesso o quella del versamento sul conto corrente.

La ricevuta bancaria:

Per quanto riguarda gli incassi avvenuti tramite ricevuta bancaria, si ritiene che, sotto il profilo temporale, rilevi il momento in cui è avvenuto l’accredito sul conto corrente bancario.  In pratica, assume rilevanza il momento in cui la somma accreditata è effettivamente disponibile sul conto corrente bancario.

Occorre però domandarsi quali siano le conseguenze in caso di insoluto, cioè allorquando l’istituto bancario provveda, sia pure successivamente, allo storno dell’accredito a seguito del comportamento del committente che risulta inadempiente.

L’eventuale insoluto retroagisce alla data dell’accredito. Pertanto la circostanza che la banca abbia accreditato in precedenza una somma risulta ininfluente ai fini dell’avvenuto pagamento.  In pratica, è come se il pagamento non fosse mai avvenuto.

Il principio di cassa per i RIBA si applica:
– Relativamente alla data in cui la somma viene effettivamente accreditata sul conto del creditore in quanto onorata dal debitore.
– Per gli insoluti la banca procede allo storno con valenza retroattiva al primo accredito. Praticamente è come se l’incasso non fosse mai avvenuto.

I bonifici nel principio di cassa:

In questo caso è irrilevante la data di valuta, cioè la data a partire dalla quale iniziano a decorrere gli interessi bancari.  Invece, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate assume rilevanza, ai fini dell’avvenuto incasso, solo il momento in cui la somma è effettivamente disponibile sul conto corrente bancario.
La data della valuta: la data di valuta è irrilevante ai fini dell’avvenuto incasso, ma influenza esclusivamente il computo, degli interessi bancari essendo rilevante ai fini della decorrenza degli stessi.
La data di disponibilità: la data in cui la somma è effettivamente disponibile sul conto corrente bancario è il momento in cui l’incasso può considerarsi effettivamente avvenuto

I pagamenti

I principi sin qui ricordati assumono, simmetricamente, rilievo per individuare il momento in cui un pagamento, avvenuto nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo, può considerarsi effettuato.

Ad esempio, qualora il professionista abbia provveduto tramite l’emissione di un assegno bancario rileverà l’avvenuta consegna o spedizione del titolo.  Per i pagamenti tramite bonifico bancario si dovrà fare riferimento al momento in cui il professionista perde la disponibilità della somma di denaro sul conto corrente bancario.

Nicola Forte