Antiriciclaggio: gli obblighi di adeguata verifica della clientela – alcuni casi particolari (la "nuova" black list)

L’art. 36 del D.L. n. 78/2010 ha previsto la necessità di predisporre, tramite decreto del Ministero dell’economia, un elenco dei Paesi non collaborativi in relazione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo In questa nuova lista dovrebbero essere inclusi i Paesi che non cooperano ai fini fiscali. È stato così modificato l’art. 28 del D.Lgs. n. 231/2007 (con l’aggiunta del comma 7-bis) avente a oggetto la disciplina degli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela in casi particolari.

L’ambito applicativo della disposizione riguarda quasi tutti i soggetti tenuti agli adempimenti in materia di antiriciclaggio, quindi, gli intermediari finanziari, i professionisti, etc., ad esclusione della pubblica amministrazione, delle case da gioco e dei gestori telematici di giochi e scommesse.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
Soggetti Interessati Soggetti esclusi
  • intermediari finanziari;
  • dottori commercialisti ed esperti contabili;
  • notai;
  • avvocati;
  • revisori contabili;
  • società di revisione;
  • consulenti del lavoro;
  • consulenti tributari non iscritti in albi
  • uffici della pubblica amministrazione;
  • case da gioco;
  • gestori, in via telematica di giochi e scommesse

 

Il “divieto” di porre in essere prestazioni professionali

I soggetti interessati dovranno quindi astenersi dall’instaurare un rapporto continuativo, eseguire prestazioni o prestazioni professionali ovvero porre dovranno fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sedi nei Paesi individuati dal predetto decreto (cfr art. 28, nuovo comma 7-ter del D.Lgs. n. 231/2007).

Le medesime misure riguardano anche ulteriori entità giuridiche, comunque denominate, aventi sede nei predetti Paesi di cui non è possibile identificare il titolare effettivo e verificarne l’identità. A tal proposito deve essere osservato come l’obbligo di astensione sia in questo caso già implicito nella previsione del comma 1 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 231/2007, ogniqualvolta non possano essere rispettati gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

L’ambito applicativo della disposizione risulta molto ampio ed interesserà diversi professionisti che hanno instaurato rapporti professionali con società fiduciarie, trust ed altri soggetti aventi sede nella nuova black list e, quindi, anche nell’ambito di paradisi fiscali. In ogni caso, il decreto di prossima emanazione, che individuerà una lista di Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dovrà anche stabilire le modalità applicative del nuovo obbligo. Pertanto, la piena efficacia delle disposizioni è subordinata all’emanazione di tale provvedimento. Le sanzioni a carico dei soggetti che non rispettano il nuovo obbligo sono particolarmente elevate.

LA CESSAZIONE O L’ASTENSIONE DEI RAPPORTI PROFESSIONALI CON I PAESI BLACK LIST 

Le sanzioni

Importo dell’operazione Sanzione
Fino a 50.000 euro Importo fisso: 5.000 euro
Oltre 50.000 euro dal 10% al 40% dell’importo
Non determinato o non determinabile da 25.000 a 250.000 euro

Le “nuove” penalità sono state previste con la modifica dell’art. 57 del D.Lgs. n. 231/2007 aggiungendo il comma 1-ter. Esse concorrono con la previsione di cui all’art. 55 del medesimo decreto che, con riferimento alla violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, già dispone l’irrogazione di una sanzione penale consistente in una multa da 2.600 a 13.000 euro.

Le limitazioni degli appalti pubblici

Con l’intento di limitare la presenza in Italia di soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list viene previsto, per le imprese di tali Stati, che per poter partecipare a procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 dovranno essere autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze secondo modalità che saranno individuate da un apposito decreto. La disposizione di riferimento è rappresentata dall’art. 37 del D.L. n. 78/2010 che al fine di individuare l’ambito applicativo della nuova previsione richiama espressamente i decreti ministeriali del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001.

L’autorizzazione per poter partecipare alle gare pubbliche deve essere preventiva secondo le modalità che saranno stabilite con decreto. Tale provvedimento avrebbe dovuto essere emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 78/2010, quindi entro il 30 giugno scorso.

Per ottenere il rilascio dell’autorizzazione è necessaria l’individuazione dell”operatore economico, degli effettivi titolari delle partecipazioni societarie, anche tramite società controllanti o società fiduciarie, l’identificazione del sistema di amministrazione, degli amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla normativa italiana.

Per ottenere il rilascio dell’autorizzazione dal MEF alla partecipazione di una gara pubblica

Elementi essenziali:

  • individuazione dell’operatore economico;
  • individuazione degli effettivi titolari delle partecipazioni societarie, anche tramite società controllanti o società fiduciarie;
  • identificazione del sistema di amministrazione;
  • identificazione degli amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla normativa italiana.

L’art. 37, comma 1 in rassegna prevede espressamente che la presente disposizione sarà operativa anche in deroga ad accordi bilaterali per l’aggiudicazione di contratti, che il D.Lgs. n. 163/2006 prevede applicabili a condizioni di parità e reciprocità. Inoltre il successivo comma 2 prevede che il Ministero dell’economia, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, può estendere l’obbligo di autorizzazione in rassegna anche con riferimento a Paesi non black list, nonché a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti.

L’AUTORIZZAZIONE DEL MEF PER PARTECIPARE AD UNA GARA PUBBLICA
L’Autorizzazione del MEF Le imprese aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list per poter partecipare a gare relative ad appalti pubblici devono ottenere un’autorizzazione del Ministero dell’economia
Gli elementi della richiesta di autorizzazione la richiesta di autorizzazione deve contenere i seguenti elementi: l’individuazione dell”operatore economico, degli effettivi titolari delle partecipazioni societarie, anche tramite società controllanti o società fiduciarie, l’identificazione del sistema di amministrazione, degli amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla normativa italiana.
L’operatività della disposizione la presente disposizione sarà operativa anche in deroga ad accordi bilaterali per l’aggiudicazione di contratti, che il D.Lgs. n. 163/2006 prevede applicabili a condizioni di parità e reciprocità.
La possibile estensione del’ambito applicativo Il Ministero dell’economia, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, può estendere l’obbligo di autorizzazione in rassegna anche con riferimento a Paesi non black list, nonché a specifici settori di attività ed a particolari tipologie di soggetti.

Autore: Nicola Forte per Centro Studi CGN