Tremonti-quater: detassazione del reddito d’impresa per il settore tessile

L’agevolazione è fruibile da tutti i soggetti titolari d’impresa – persone fisiche o società – residenti nel territorio dello Stato (o con stabile organizzazione per i non residenti) e relativamente agli investimenti effettuati dal 1.1.2010 al 31.12.2010, a prescindere dal regime contabile adottato; rileva ai fini IRES e IRPEF, ma non ai fini IRAP.
Pertanto, nel modello Unico 2011 dovrà essere effettuata una variazione in diminuzione dalla base imponibile del reddito del soggetto interessato, anche in presenza di una perdita d’esercizio.
Sono escluse le imprese che versavano in stato di difficoltà alla data del 30 giugno 2008.
Rientrano nell’agevolazione le imprese che svolgono attività rientranti nella classificazione ATECO2007 ai codici 13, 14 e 15 e al codice 32.99.20 solo per la fabbricazione di bottoni.

Ambito Oggettivo.

Sono da ricomprendere nell’agevolazione, di cui all’Art. 4 del D.L. 40/2010:
1. le attività di ricerca industriale, e cioè:

  • la ricerca pianificata per l’acquisizione di nuove conoscenze ed utilizzabile per la messa a punto o il miglioramento di nuovi prodotti, processi o servizi
  • la creazione di componenti necessari alla ricerca industriale, in particolare per validare tecnologie generiche

2. sviluppo precompetitivo, e cioè:

  • elaborazione di progetti, disegni, piani ed altra documentazione, purché non destinata ad uso commerciale
  • realizzazione di prototipi per scopi commerciali o progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici/commerciali; questo se il prototipo è il prodotto finale con un costo di fabbricazione troppo elevato per essere utilizzato solo per tali fini
  • produzione e collaudo di prodotti, processi o servizi se non impiegati o trasformati per fini commerciali o per applicazioni in ambito industriale.
    NON possono usufruire dell’agevolazione le modifiche periodiche e di routine che sono apportate alle linee di produzione, ai prodotti, ai processi di fabbricazione, anche se apportano miglioramenti.

Fasi ammissibili nella realizzazione del campionario/collezione nel settore tessile moda:

  • ricerca ed ideazione estetica (sempre agevolabile)
  • realizzazione di prototipi (sempre agevolabile)
  • preparazione del campionario o delle collezioni (agevolabile se collegate a realizzazione di un prodotto nuovo o modificato sostanzialmente)
  • promozione del campionario (agevolabile se collegate a realizzazione di un prodotto nuovo o modificato sostanzialmente)
  • gestione del magazzino campioni (agevolabile se collegate a realizzazione di un prodotto nuovo o modificato sostanzialmente)

Costi ammissibili, secondo il principio di competenza (art.109 TUIR):

  • acquisto di materiale, forniture e prodotti simili
  • spese generali, nel limite del 10% del costo del personale
  • costo del personale, anche a progetto, relativamente a ricercatori e tecnici
  • costo di ricerca contrattuale, competenze tecniche, brevetti
  • consulenze esterne, che riportino la dicitura “svolta in relazione all’attività di ricerca e sviluppo”
  • costo di strumenti e attrezzature di laboratorio, nonché dei fabbricati utilizzati per la realizzazione di centri di ricerca.

In questo caso, gli importi sono determinati relativamente alla quota di ammortamento per il2010, se l’acquisto è diretto; in caso di leasing, relativamente alla quota capitale dei canoni di competenza del 2010.
Ai fini dell’agevolazione e prescindere dal regime contabile adottato, i costi devono essere supportati da adeguata documentazione che attesti la loro imputabilità nel periodo e la correlazione all’attività ammissibile.

Il risparmio derivante da tale agevolazione è usufruibile da tutti i soggetti richiedenti e ammissibili, previa dichiarazione all’Agenzia delle Entrate del modello telematico obbligatorio (modello CRT) che deve essere inviato dal 1 dicembre 2010 al 20 gennaio 2011. Lo stanziamento finanziario previsto è di euro 70.000.000; se le richieste superano tale importo, ad ognuno spetterà una percentuale proporzionale che verrà stabilita dall’Agenzia stessa.
L’importo indicato in dichiarazione dovrà essere non superiore a quello comunicato con il modello CRT.

Autrice: Rita Martin – Centro Studi CGN