Esclusione dall’IRAP per le piccole imprese

La Corte di Cassazione ha ampliato ulteriormente  l’ambito applicativo  dell’esclusione dall’IRAP riguardando non solo i professionisti privi di un’autonoma organizzazione, ma anche le imprese artigiane di modeste dimensioni.

Il principio è sancito nell’ordinanza n. 15249 del 24 giugno scorso e potrà determinare un duplice effetto. Infatti, da una parte i contribuenti potranno tenerne conto in sede di versamento del saldo 2009 e degli acconti 2010 delle imposte risultanti dal Modello Unico 2010.  Inoltre per i versamenti già effettuati le imprese senza personale dipendente e con dotazione minima di beni strumentali potranno presentare istanza di rimborso. La domanda potrebbe riguardare i tassisti, i parrucchieri, i barbieri, gli idraulici, etc.

In linea teorica, con riferimento al periodo di imposta 2009 (e per gli acconti 2010), sussiste anche una terza possibilità. I contribuenti potrebbero decidere di versare il saldo e gli acconti presentando, entro il termine di 48 mesi, apposita istanza di rimborso.

Il principio della Corte di Cassazione e la tesi dell’Agenzia delle Entrate

L’ordinanza della Corte di Cassazione ha di fatto ribadito un principio già consolidato a livello di giurisprudenza.  In pratica è irrilevante la natura oggettiva dell’attività sia essa di impresa o di lavoro autonomo.  Invece l’elemento decisivo è rappresentato dalle modalità di esercizio, cioè la mancanza del personale dipendente e l’impiego di una dotazione minima di beni strumentali.

È irrilevante la tipologia di attività esercitata sia essa di impresa ovvero di lavoro autonomo.
Assumono rilievo decisivo, per stabilire se il tributo sia o meno dovuto,  le modalità di esercizio dell’attività, quindi: la mancanza di personale dipendente e l’impiego di una dotazione minima di beni strumentali.

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Tuttavia il principio espresso dalla Corte di Cassazione è già stato ridimensionato in passato dall’Agenzia delle entrate che tenterà di sostenere la stessa linea anche in questa occasione.   In particolare la circolare n. 28/E del 2010 ha circoscritto l’applicabilità di questo principio solo alle attività ausiliarie di cui all’art. 2195 del codice civile, quindi per i gli agenti e rappresentanti di commercio e per i  promotori finanziari.

Invece l’ordinanza della Corte di Cassazione ha superato questa rigida interpretazione estendendo la medesima  nei confronti dei soggetti che esercitano altre tipologie di imprese, quali gli elettricisti, gli idraulici, i barbieri, etc.

In pratica le imprese, anche artigiane, in presenza di tutti i presupposti devono, al pari dei professionisti, essere esonerate dal pagamento dell’IRAP.

Nicola Forte