Mod. 730: Spese sostenute dai familiari per genitore in casa di riposo

Con riferimento alla compilazione del Modello 730 andiamo ad esaminare il trattamento delle spese sostenute dai familiari per il genitore in casa di riposo.

Ai sensi dell’art.15, comma 1 lettera i-septies), del TUIR, sono detraibili le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana. La detrazione IRPEF spetta:

  • se il reddito complessivo non supera l’importo di euro 40.000,00;
  • per un importo massimo di spesa di euro 2.100,00 (la detrazione massima ottenibile è quindi di euro 399,00).

L’Agenzia delle Entrate si è espressa in materia con due circolari specifiche:

  • con la Circolare N. 2/E del 03.01.2005, l’Agenzia ha chiarito che la condizione di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana va riferita ai soggetti che non siano in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare o di indossare gli indumenti. È inoltre considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Tutto questo in ogni caso deve essere comprovato da certificazione medica.
  • con la successiva Circolare N. 10/E del 16.03.2005, è stato altresì precisato che la detrazione è possibile anche nelle ipotesi in cui la prestazione sia resa ad un soggetto ricoverato presso una casa di cura o di riposo purché i corrispettivi per l’assistenza personale siano certificati distintamente rispetto a quelli riferibili alle altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante. Ciò rimane valido anche ai fini della fruizione della analoga detrazione delle spese sostenute per l’assistenza dei soggetti non autosufficienti.

Sono inoltre detraibili le spese sostenute per l’assistenza resa da parte di una cooperativa di servizi.

La detrazione spetta:

  • al soggetto non autosufficiente se ha sostenuto direttamente le spese di assistenza;
  • al contribuente che sostiene tali spese per i familiari non autosufficienti anche se non fiscalmente a carico o conviventi.

Ai fini della detrazione, le spese devono risultare da idonea documentazione fiscale, che dovrà contenere:

  • gli estremi anagrafici ed al codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
  • gli estremi anagrafici ed il codice fiscale del familiare in favore del quale la spesa è stata sostenuta.

Per meglio comprendere la compilazione del rigo E15, vi proponiamo il caso di  un contribuente che ha sostenuto spese di importo pari ad euro 2.500,00, per gli addetti all’assistenza personale del genitore non autosufficiente, per prestazioni rese da una casa di cura in cui il genitore stesso è degente. La certificazione rilasciata dalla casa di cura contiene gli estremi anagrafici ed i codici fiscali del genitore al quale è prestata l’assistenza e del figlio che sostiene le spese.

Il reddito complessivo del contribuente ammonta ad euro 35.000,00.

Nel caso specifico, poiché il reddito complessivo è inferiore ad euro 40.000,00, la detrazione è permessa. Relativamente, invece, all’importo da portare in detrazione, considerato che la spesa sostenuta, euro 2.500,00, supera il limite massimo di euro 2.100,00 previsto dalla normativa, l’importo da indicare al rigo E15 sarà proprio quest’ultimo.