730: ad ogni spesa il proprio rigo – le spese sanitarie

Con questo articolo cerchiamo di chiarire alcuni aspetti di base relativi alla compilazione del Modello 730/2011 redditi 2010, relativamente alle spese sanitarie. Infatti , esistendo un po’ di confusione in materia,  riteniamo utile fornirvi questo semplice vademecum.

  • Il rigo E1, suddiviso in colonna 1 e colonna 2, deve essere compilato indicando l’intero importo delle spese sanitarie sostenute dal contribuente sia per se stesso sia nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. Tali spese, elencate all’art.15, comma 1, lettera c), del TUIR, ricomprendono
  1. spese mediche generiche e specialistiche;
  2. spese per l’acquisto di farmaci, specialità medicinali e medicinali omeopatici;
  3. spese per prestazioni chirurgiche (sia con che senza necessità di degenza);
  4. spese di assistenza specifica (assistenza infermieristica e riabilitativa, ecc.);
  5. spese per prestazioni specialistiche ed analisi, terapie, indagini radioscopiche, ecc.;
  6. spese per protesi ed attrezzature sanitarie in genere (occhiali da vista, materassi antidecubito, ecc.).

Se le spese sopra individuate, sono correlate a patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (patologie certificate da apposita certificazione sanitaria rilasciata dall’ASL di appartenenza), devono essere evidenziate distintamente nella colonna 1 del rigo E1. In tutti gli altri casi va compilata la colonna 2.

  • Al rigo E2 vanno inserite le spese sanitarie relative alle patologie esenti di cui sopra, se sono state sostenute per familiari non a carico. La detrazione, nel caso specifico, è ammessa solo per la parte di spese che non ha trovato capienza nell’IRPEF dovuta dal familiare affetto dalla patologia e nel limite massimo di euro 6.197,48 annui. Se, ovviamente, il contribuente affetto dalla patologia esente non possiede redditi o non ha capienza d’imposta (ad esempio per redditi esigui), il familiare può detrarre l’intero importo delle spese stesse.
  • Al rigo E3 vanno indicate le spese sostenute relativamente ai mezzi necessari all’accompagnamento, alla locomozione, al sollevamento e per sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap, sia per se stessi che nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. In questo caso la detrazione spetta sull’intero importo delle spese sostenute, senza quindi considerare la franchigia di euro 129,11. Alcuni esempi tipici di spese ricomprese in questo rigo sono: trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap, acquisto di poltrone per inabili, costruzione di rampe per l’eliminazione delle barriere architettoniche, acquisto di computer, modem, schermi a tocco, ecc.

Per alcune tipologie di spesa (per esempio: costruzione di rampe o installazione pedane di sollevamento) si può usufruire della detrazione solo per la parte che eccede eventualmente quella per la quale si intende fruire della detrazione del 36%, relativa alle spese sostenute per interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Se le spese sanitarie indicati nei righi E1, E2 ed E3 superano complessivamente l’importo di euro 15.493,71, la detrazione può essere ripartita esclusivamente in quattro quote annuali costanti. Per optare per questa scelta è sufficiente barrare l’apposita casella prevista nel modello 730 identificata dalla dicitura “vedere istruzioni”. Quando indicato vale nell’anno di sostenimento delle spese. Per gli anni successivi è previsto una apposito rigo, il rigo E6 riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi (anni d’imposta 2007, 2008, 2009), avendo sostenuto spese per importi superiori ad euro 15.493,71, hanno optato per la rateizzazione delle stesse. Le spese per le quali è possibile richiedere la rateizzazione sono la sommatoria di quelle indicate nei righi E1 – E2 – E3.

Al rigo E15 si devono indicare le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione spetta per le spese sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nonché per quelle sostenute nell’interesse dei familiari indicati nell’art. 433 del Codice Civile, anche se non fiscalmente a carico. La detrazione del 19% spetta su un importo massimo di euro 2.100,00 esclusivamente se il reddito complessivo non supera euro 40.000,00. Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non siano in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Lo stato di autosufficienza deve risultare da apposita certificazione medica. L’Amministrazione Finanziaria ha confermato che, qualora la prestazione sia resa ad un soggetto ricoverato presso una casa di cura o di riposo, il diritto alla detrazione compete purché i corrispettivi per l’assistenza personale siano certificati distintamente rispetto a quelli riferibili alle altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante (Risoluzione n.397 del 22/10/2008).

  • Al rigo E26, si devono indicare le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione (previste dalla lett. b, comma 1, dell’art.10 del TUIR) sostenute dai portatori di handicap ai sensi dell’art.3 della L. n.104/1992. Sono tali sia i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art.4 della L. n.104/1992 sia tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, purchè presentino le condizioni di minorazione sopraccitate. Tali oneri possono essere dedotti dal reddito complessivo anche se sono stati sostenuti nell’interesse di familiari compresi nell’art. 433 del Codice Civile, anche se non fiscalmente a carico. Non sono considerate spese per le quali spetta la deduzione: i compensi dovute a persone non qualificate (esempio: collaboratori familiari, accompagnatori, ecc.) e le prestazioni di carattere meramente alberghiero (ad esempio le spese per il ricovero in casa di cura). In caso di degenza di un portatore di handicap in un istituto di assistenza o ricovero, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica che devono essere indicate, distintamente, nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.