Decreto sviluppo: incentivi per le assunzioni al sud

Il decreto per lo sviluppo ha introdotto una serie di nuove misure, tanto da sembrare una vera e propria finanziaria. Fra le novità più rilevanti ci sono gli incentivi per le assunzioni di lavoratori nel mezzogiorno, che riguardano le seguenti regioni:

  • Abruzzo
  • Basilicata
  • Calabria
  • Campania
  • Puglia
  • Molise
  • Sardegna
  • Sicilia

Nello specifico, ai fini di incentivare la produttività nelle regioni interessate, il “decreto sviluppo” riconosce agevolazioni sotto forma di credito d’imposta alle imprese ubicate nel mezzogiorno che, nei successivi 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto, assumano a tempo indeterminato lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati”.

È considerato “svantaggiato”, ai sensi dell’art.2, comma 18, Regolamento 800/2008/CE:

  • chi non ha impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
  • chi ha superato i 50 anni di età;
  • chi vive solo con una o più persone a carico;
  • chi è occupato in settori con elevato tasso di disparità uomo-donna, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
  • chi è membro di una minoranza nazionale.

È considerato invece “molto svantaggiato”, ai sensi dell’art.2, comma 19, Regolamento 800/2008/CE, il lavoratore privo di lavoro da almeno 24 mesi.

Nel primo dei due casi, il credito d’imposta spetta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione, mentre nel caso dei “lavoratori molto svantaggiati”, spetta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi all’assunzione.

L’incremento della base occupazionale – criterio base per poter godere dei benefici di cui sopra – viene calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei 12 mesi precedenti all’anno dell’entrata in vigore del decreto. Nel calcolo dell’incremento della base occupazionale si deve tener conto delle diminuzioni occupazionali che si sono eventualmente verificate in imprese controllate o collegate o facenti capo allo stesso soggetto.

Il diritto a fruire del credito d’imposta viene meno:

  • se il numero complessivo di dipendenti è inferiore o pari a quello annuale di riferimento;
  • se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 3 anni (2 anni nel caso di piccole e medie imprese);
  • nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva, in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5.000 euro;
  • nei casi in cui vengano commesse violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ovvero siano emanati dalla magistratura, contro il datore di lavoro, provvedimenti definitivi per condotta antisindacale.

In definitiva si può affermare che, rispetto alle misure simili del passato, il nuovo incentivo richiede più stringenti requisiti soggettivi ed è più facile da perdere. Questi requisiti sono stati evidentemente inseriti dal legislatore per stare in linea con le regole comunitarie sugli aiuti di Stato ed evitare conseguenti sanzioni da Bruxelles.

Il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi e potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione entro tre anni dalla data di assunzione.

Autore: Giovanni Fanni

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