Assegni per il nucleo familiare: regole generali e nuovi livelli reddituali

Sono stati rivalutati i livelli di reddito ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, con effetto dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012. Le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, relative alle diverse tipologie di nuclei familiari, sono allegate alla Circolare INPS n. 83 del 13 giugno 2011.

L’assegno per il nucleo familiare è una prestazione a sostegno  delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei titolari di prestazione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, che abbiano  un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge.

La sussistenza del diritto e l’importo dell’assegno dipendono dal numero dei componenti il nucleo familiare, dal reddito del nucleo familiare e dalla tipologia del nucleo stesso. Le tabelle contenenti gli importi e le fasce reddituali sono pubblicate ogni anno e hanno validità dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo (stabilito dalla Legge 296/2006).

L’assegno per il nucleo familiare è cumulabile con l’ assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni.

Ai fini dei calcoli del reddito complessivo, il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l’assegno e dei familiari che concorrono alla composizione del nucleo, nell’anno solare precedente il 1° luglio dell’anno per il quale viene effettuata la richiesta di assegno ed ha valore per la  corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo (ad esempio, per il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012 vanno considerati i redditi conseguiti nell’anno 2010).

Nel caso di coniugi, che nell’anno solare precedente non avevano contratto ancora il matrimonio, il reddito da dichiarare e’ quello conseguito da ciascuno di essi in tale anno, mentre, in caso di decesso, reddito da dichiarare è quello conseguito dal superstite e dai suoi familiari, non tenendo conto di quello del deceduto.

Non vanno indicati i redditi del coniuge dal quale i dichiaranti si siano legalmente ed effettivamente separati.

Quanto ai nuclei familiari con entrambi i genitori o un solo genitore o con almeno un figlio minore (in assenza di figli disabili), in base al numero dei componenti il nucleo sono fissati diversi livelli di reddito familiare. Gli importi dell’assegno diminuiscono all’aumentare del reddito e viceversa. Ad ogni 100 euro di aumento del reddito familiare, l’importo dell’assegno diminuisce di una cifra prestabilita, ovvero da un massimo di 25 euro ad un minimo di 0,25 euro.

Per quanto riguarda l’assegno aggiuntivo per i nuclei con un solo genitore ed almeno un figlio minore (sempre in assenza di figli disabili), è stato introdotto un assegno aggiuntivo per le famiglie monoparentali:

  • fino ad un massimo di 1.000 euro annui per i nuclei con almeno tre o quattro componenti, tra cui un figlio minore oltre il genitore;
  • fino ad un massimo di 1.550 euro annui per quelli con cinque componenti oltre il genitore.

Tra i redditi da dichiarare rientrano:

  • assoggettabili all’IRPEF e i redditi di qualsiasi natura, compresi, se superiori a Euro 1.032,91, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva  (pensioni sociali, assegni sociali, pensioni corrisposte agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti, interessi dei conti correnti bancari e postali, interessi di CCT e da BOT, ecc.);
  • soggetti a tassazione separata riferiti ad anni precedenti a quello di effettiva corresponsione, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto, e le anticipazioni dei trattamenti stessi nonché gli arretrati percepiti per integrazione salariale;
  • prodotti all’estero che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili all’Irpef;
  • da lavoro conseguiti presso Enti internazionali operanti in Italia e non soggetti alla normativa tributaria italiana;
  • corrisposti per altra prestazione previdenziale (indennità di disoccupazione, di mobilità, di maternità, ecc.);
  • da pensione anche concessa da organismi esteri o enti internazionali.

Non vanno invece dichiarati, oltre ai redditi che per loro natura rivestono carattere di rimborso forfettario, o risarcitorio, di spese sostenute dal beneficiario anche i seguenti redditi:

  • i trattamenti di famiglia comunque denominati;
  • i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
  • le rendite vitalizie erogate dall’Inail;
  • l’indennità di accompagnamento a favore dei pensionati non deambulanti o bisognosi di assistenza continuata, liquidata a carico del fondo lavoratori dipendenti e delle gestioni autonome;
  • l’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili totalmente inabili, ai ciechi civili assoluti e ai minori invalidi non deambulanti;
  • l’indennità di comunicazione concessa ai sordi prelinguali;
  • l’indennità per ciechi parziali;
  • l’indennità di frequenza prevista per i minori mutilati e invalidi civili;
  • le pensioni privilegiate dello Stato concesse per mutilazioni o grave invalidità, che danno titolo all’assegno di super invalidità;
  • le pensioni tabellari riconosciute ai militari di leva vittime di infortunio;
  • gli indennizzi erogati dallo Stato a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione obbligatoria, trasfusione e somministrazione di emoderivati;
  • le pensioni di guerra;
  • l’indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;
  • le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello dell’erogazione.

Se la somma dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, relativi a tutto il nucleo familiare, e’ inferiore al 70 per cento  del reddito familiare complessivo, l’assegno per il nucleo familiare non spetta (nel caso di lavoratori iscritti alla gestione separata sono considerati, per raggiungere la quota del 70% , anche i redditi derivanti dalle attività indicate all’art. 2, comma 26, Legge 335/1995).

A tal fine, si specifica che, nella predetta categoria di redditi rientrano :

  • i redditi da lavoro dipendente od assimilati assoggettabili all’IRPEF, compresi quelli a tassazione separata (arretrati di retribuzione, indennità di preavviso, somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni, ecc.);
  • i redditi sopra indicati conseguiti all’estero o presso Enti internazionali residenti nel territorio della Repubblica, non soggetti alla normativa tributaria italiana;
  • i redditi da lavoro dipendente esenti da IRPEF, quali gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1′ categoria concesse in relazione ad attività di lavoro dipendente (solo ove la somma di tali redditi con gli altri esenti da imposte e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva superi nel complesso il limite di Euro 1.032,91);
  • le pensioni sociali e le pensioni ed assegni agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti, in quanto detti trattamenti sono da considerare, ai sensi dell’art. 46, secondo comma, del citato D.P.R. 917/1986, redditi da lavoro dipendente pur non essendo assoggettati all’IRPEF in virtù di specifiche disposizioni;
  • le pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi in quanto anch’esse da considerare redditi da lavoro dipendente ai sensi del predetto art. 46, secondo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
  • gli assegni periodici corrisposti dall’altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell’art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Ai sensi dell’art. 47, primo comma, lett. i) del citato D.P.R. 917/1986, tali redditi costituiscono reddito assimilato a quello da lavoro dipendente. Se dal provvedimento giudiziale non risulta la ripartizione della somma destinata al mantenimento del coniuge e dei figli, tali assegni, a norma  dell’art. 3, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, costituiscono reddito nella misura del 50 per cento.

Il diritto al pagamento dell’ ANF va riconosciuto anche qualora il reddito complessivo del nucleo familiare sia d’importo uguale a zero.

Le quote di reddito derivanti da perdite d’esercizio connesse all’attività di lavoro autonomo o di impresa devono essere considerate uguali a zero e non possono essere sottratte dal reddito di uno o più componenti il nucleo.