Partite Iva inattive: chiusura d’ufficio e agevolazioni

Le recenti disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, contenute nel D.L. n. 98/2011, introducono due novità in materia di partite Iva inattive e di cessazione di attività ai fini Iva.

Come constatazione preliminare è bene richiamare l’art. 35 del DPR n. 633/72, che impone l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessazione dell’attività nel termine di 30 giorni dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda (per imprese e società) e dalla data dell’effettiva cessazione dell’attività (per artisti e professionisti).

Per quanto riguarda le partite iva inattive, l’art. 23, co. 22, del D.L. n. 98/2011 ha inserito nell’art. 35 del DPR 633/72 il co. 15-quinquies, che recita come segue: “l’attribuzione del numero di partita IVA è revocata d’ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l’attività d’impresa o di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia d’imposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale obbligo. Il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alle Commissioni tributarie.”

L’intento del legislatore è quello di alleggerire l’esagerato numero di partite Iva esistenti in Italia con una cancellazione d’ufficio di quelle appartenenti ai contribuenti che “si sono dimenticati di possederla”. Tale revoca si applica anche ai possessori di partita iva che non hanno adempiuto alla presentazione della dichiarazione annuale iva, pur avendone l’obbligo. È salva in ogni caso la possibilità di impugnare il provvedimento di revoca davanti alle Commissioni tributarie.

Restano esclusi dalla cancellazione d’ufficio delle partite Iva sia gli esercenti attività agricole con volume d’affari non superiori a 7.000 Euro, sia gli esercenti arti sanitarie con operazioni esenti, entrambi esonerati dall’obbligo di dichiarazione annuale Iva.

Tuttavia, non è chiaro il significato che il legislatore ha voluto attribuire al concetto di “inattività triennale” della partita Iva, ossia quali esattamente siano i parametri che definiscono il mancato esercizio dell’attività da parte del contribuente: sarà sufficiente la mancata emissione di fatture o di acquisti? Oppure, più in generale, l’assenza di attività d’impresa o professionale?

La seconda novità importante, relativa alla cessazione di attività ai fini Iva, è quella introdotta dal comma 23 del medesimo art. 23 del D.L. n. 98/2011:“I titolari di partita Iva che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività di cui all’art. 35, co. 3, del DPR 633/72, possono sanare la violazione versando, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un importo pari alla sanzione minima indicata nell’articolo art. 5, co. 6, primo periodo, del D. Lgs. n. 471/98, ridotta ad un quarto. La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente”.

Il richiamato comma 6 stabilisce che chiunque, essendovi obbligato, non presenti una delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attività, previste dall’art. 35 del DPR 633/72, è punito con una sanzione che va da 516 a 2.065 euro. La nuova “via agevolata” consentirà dunque di sanare la violazione versando spontaneamente, entro il 4 ottobre 2011, un importo pari a 129 euro, somma che equivale ad ¼ della sanzione minima prevista dal comma 6 di cui sopra.

Tale percorso semplificato viaggerà esclusivamente su modello F24. L’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa dell’11 luglio 2011, ha infatti precisato che “nell’ottica della semplificazione non è necessario presentare anche la dichiarazione di cessazione attività con il modello AA7 o AA9, perchè la chiusura della partita Iva verrà effettuata dall’Agenzia sulla base dei dati desunti dal modello F24 presentato”. In pratica, così come precisato dalla Risoluzione n.72/E dell’Agenzia delle Entrate, per aderire alla norma di favore sarà sufficiente provvedere al versamento tramite F24 dell’importo di 129 euro, indicando il codice tributo 8110, la partita Iva da chiudere e l’anno di cessazione dell’attività.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN

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