Antiriciclaggio: utilizzo ai fini fiscali dei dati acquisiti

L’attività di controllo da parte degli organi accertatori non si ferma alla verifica del corretto adempimento degli obblighi previsto dalla normativa antiriciclaggio, ma si estende fino alla fase di accertamento tributario, secondo quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 231/2007.

Al riguardo, per effetto del rinvio normativo operato dalle disposizioni in materia valutaria (D.P.R. n. 148/1988) i militari della Guardia di Finanza delegati per l’effettuazione di attività a tutela della normativa antiriciclaggio possono esercitare anche i poteri che sono loro attribuiti in materia finanziaria dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e dalle leggi tributarie. Pertanto, sarà possibile far ricorso, tra gli altri, ai poteri di accesso, ricerca documentale, verificazioni dirette e indirette. Ciò in quanto il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria è rivestito della doppia qualifica di Polizia Tributaria e Valutaria. Tale duplice configurazione non è dato riscontrare con riferimento ai Reparti Ordinari della Guardia di Finanza cui deve ritenersi comunque inibita l’attività di verifica del corretto adempimento da parte del professionista della normativa antiriciclaggio.

Pertanto a seguito delle verifiche condotte, laddove l’Organo accertatore dovesse riscontrare situazioni rilevanti sotto il profilo tributario, predisporrà un appunto informativo da inviare al reparto della Guardia di finanza competente, ai fini della vigilanza fiscale, ritenendosi che le informazioni acquisite possano di fatto essere utilizzate per una successiva verifica fiscale in capo al cliente dello studio, sulla base delle informazioni scaturite dalla verifica sull’antiriciclaggio.

Sotto un profilo procedurale, e al fine di appurare la corretta applicazione del disposto normativo, i controlli e le verifiche effettuate dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria nei confronti dei professionisti possono scaturire:

  • a seguito di indagini condotte dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria nei confronti di un Cliente dello Studio onde acquisire ogni e più utile informazione ai fini investigativi,
  • in presenza di condotte omissive perpetrate dal professionista che non ha effettuato la segnalazione di un operazione sospetta in riferimento alla quale ha prestato la propria assistenza e relativa ad un Cliente già oggetto di indagini da parte del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria;
  • a seguito di segnalazione inoltrata dal professionista all’Unità di Informazione Finanziaria in riferimento a operazioni o prestazioni richieste da un Cliente e ritenute a rischio riciclaggio o Finanziamento del terrorismo;
  • in presenza di verifiche ordinarie e/o ispezioni mirate ad accertare il corretto adempimento da parte del professionista del dettato normativo in materia di antiriciclaggio;
  • a seguito di indagini condotte a seguito della violazione della normativa sull’uso del contante realizzata da un cliente dello studio anche allorquando dette indagini siano scaturite nel corso di accessi pregressi e aventi natura diversa (verifiche contabili/fiscali).

Ai fini della verifica presso lo studio è utile chiarire che l’accesso potrà essere eseguito dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, ovvero dai militari del reparto territoriale debitamente delegati, alla presenza del professionista. Tale ultima condizione, in particolare, prevede che ai fini della validità stessa delle operazioni di verifica da parte dell’Organo accertatore sia necessaria la presenza del titolare dello studio ovvero di un suo delegato. Qualora ciò non sia possibile, i militari dovranno in ogni caso contattare il titolare chiedendo allo stesso di rilasciare formale delega, anche tramite fax o posta elettronica, a un suo collaboratore che lo sostituirà durante le operazioni di verifica e fino al ritorno in sede.

Rosa Pellegrini