29/11/2011: termine ultimo per comunicare l’indirizzo PEC delle società ed evitare sanzioni

L’articolo 16, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 dispone che le società devono comunicare al Registro imprese,  il loro indirizzo di Posta Elettronica Certificata. L’articolo 2630 del Codice Civile prevede al comma 1 una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 a 2065 Euro in capo a ciascun soggetto che, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese.

Agli amministratori delle imprese costituite in forma societaria restano ormai solo due mesi per attivare un indirizzo PEC e depositarlo per l’iscrizione nel Registro Imprese entro il termine ultimo di 3 anni fissato dal Decreto Legge ed evitare la sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 c.c. che le CCIAA applicheranno in caso di domande omesse o tardive.

Per i Professionisti è l’ennesima occasione per dimostrare la propria efficienza alle imprese clienti sollevandole dalla gestione del noioso adempimento e, rispettando il  termine ultimo, risparmiare agli amministratori l’onerosa sanzione.

La comunicazione dell’indirizzo PEC deve essere effettuata presentando una pratica di Comunicazione Unica compilata al modello S2, riquadro B, con la data di invio della pratica stessa, il tipo atto C-Comunicazione e  codice atto A99, il riquadro 5 con l’indicazione dell’indirizzo PEC e il Modello XX note con l’indicazione della dicitura “Comunicazione indirizzo posta elettronica certificata dell’impresa esente da diritti e bollo ai sensi dell’ art. 16 c. 6 D.L. 185/2008 convertito nella L. 2/2009”. La sola iscrizione dell’indirizzo e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

È opportuno infine ricordare che il decreto limita l’obbligo di iscrizione e di conseguenza anche l’esenzione da diritti di segreteria e imposta di bollo alle imprese costituite in forma societaria; pertanto non è conveniente per le imprese individuali e le altre imprese non costituite in forma societaria richiedere l’iscrizione del proprio indirizzo PEC al Registro Imprese perché sconterebbero, inutilmente, sia i diritti di segreteria che l’imposta di bollo.

L’indirizzo Pec potrà invece (è comunque una facoltà e non un obbligo) essere iscritto in visura gratuitamente se la comunicazione dell’indirizzo venisse aggiunta ad una delle prossime pratiche di Variazione che l’impresa dovesse avere la necessità di presentare.