La Robin Tax si allarga alle energie rinnovabili

Il D.L. 138/2011 (convertito in Legge 148/2011) prevede un forte incremento delle entrate derivanti dalla cosiddetta “Robin Tax”,  una sorta di misura etica finalizzata alla tassazione dei profitti dei petrolieri e degli speculatori accusati dei prezzi record raggiunti dal petrolio e dalla benzina e al riutilizzo dei denari recuperati in forme di sostegno sociale alle persone bisognose (es: social card per l’acquisto di generi alimentari e/o pagare le bollette energetiche).

La Robin Tax (dal famoso Robin Hood, che rubava ai ricchi per dare ai poveri) trova fondamento nell’art.81, commi 16,17,18 del D.L. 112/2008 (convertito in Legge 133/2008) e nelle successive modifiche apportate dall’art.56, comma 3 della Legge 99/2009 e consiste in una maggiorazione dell’aliquota Ires per le imprese, i cui ricavi eccedono la soglia di 25 milioni di euro, operanti nei settori:

a)     della ricerca di idrocarburi;

b)    della raffinazione del petrolio e della produzione o commercializzazione dei relativi derivati (benzine, gasoli, oli lubrificanti);

c)     della produzione o commercializzazione di energia elettrica.

La Legge di conversione 148/2011 è intervenuta stravolgendo totalmente l’idea che stava alla base della Robin Tax stessa.

La maggiorazione dell’aliquota Ires è stata aumentata, per i periodi d’imposta dal 2011 al 2013, di quattro punti percentuali: dal 6,5% si è passati al 10,5% e l’aliquota complessiva per i soggetti interessati da tale misura è diventata il 38%.

L’applicazione dell’addizionale Ires infatti viene estesa:

  • ai settori del trasporto o della distribuzione del gas naturale;
  • alla trasmissione, al dispacciamento e alla distribuzione dell’energia elettrica (oltre che alla sua produzione e commercializzazione, come già previsto).

Inoltre, il provvedimento è stato esteso alle società operanti in settori diversi da quello petrolifero. Infatti, dal 2011 sono incluse nel prelievo le imprese che producono energia elettrica mediante l’impiego prevalente di fonti rinnovabili (biomasse, sole, vento).

Misura altrettanto importante è quella che prevede la modifica dei limiti quantitativi che danno luogo all’assoggettamento alla “Robin Tax”. Infatti non sono più escluse le società che hanno conseguito, nel periodo d’imposta precedente, un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro, bensì il prelievo si applica se i ricavi eccedono i 10 milioni di euro e il reddito imponibile supera 1 milione di euro.

Sia l’aumento dei settori soggetti all’addizionale Ires, sia i nuovi limiti dimensionali sono applicabili “dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010” , cioè retroattivamente e in deroga all’art.3 della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

Le suddette disposizioni non si applicano ai fini della determinazione dell’acconto d’imposta dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

Come preventivabile, la norma è stata accolta con molta preoccupazione dagli operatori del settore, che la considerano un vero e proprio attacco alle energie rinnovabili che rischia di bloccare un settore strategico importante per l’Italia.

Inoltre è forte il timore che le società coinvolte spostino l’onere della maggiorazione d’imposta sui prezzi al consumo, provocando rincari sulle bollette dei cittadini.

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas dovrà vigilare sulla puntuale osservanza della disposizione che “proibisce alle società coinvolte di traslare il maggior onere sostenuto in capo ai consumatori finali”.
Autore: Giovanni Fanni – Centro Studi CGN

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