Manovra Salva Italia: l’ACE premia le imprese che si capitalizzano

Parte dal 2011 il premio per la capitalizzazione delle imprese denominato ACE (Allowance for corporate equity – Aiuto alla Crescita Economica) introdotto dalla manovra Monti (art. 1, D.L. n. 201/2011) che prevede  un meccanismo di deduzione dal reddito complessivo di un importo derivante dall’incremento del patrimonio delle imprese.

La norma si propone l’obiettivo di:

  • rilanciare lo sviluppo economico del Paese;
  • fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione dell’imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio;
  • ridurre lo squilibrio sul trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio.

Soggetti ammessi
I beneficiari della detassazione sono i seguenti soggetti:

  • le società di capitali (spa, sapa, srl);
  • gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • le persone fisiche, snc, sas in contabilità ordinaria (secondo modalità che verranno stabilite da un decreto del Ministero)
  • i soggetti commerciali non residenti, per le attività svolte tramite stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Decorrenza

Il beneficio si applica a partire dal periodo d’imposta  in corso al 31 dicembre 2011. Già in sede di versamento del saldo IRES/IRPEF di UNICO 2012 sarà quindi possibile coglierne gli effetti.

Meccanismo operativo

La norma prevede che sia ammessa in deduzione dal reddito netto complessivo un importo pari al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Il rendimento è calcolato mediante l’applicazione dell’aliquota percentuale pari al 3% alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. L’aliquota sarà del 3% per il primo triennio di applicazione, poi la misura verrà definita con un decreto entro il 31 gennaio di ogni anno.

Esempio

La società Alfa srl ha incrementato il 1° gennaio dell’anno 2011 il capitale proprio, mediante versamento dei soci in conto capitale, per un importo  pari a 100.000 euro. In sede di UNICO 2012 sarà possibile operare una variazione in diminuzione ai fini IRES per 3.000 euro (3% di 100.000), con un conseguente risparmio fiscale di 825 euro (27,5% di 3.000).

E’ il caso di sottolineare che il capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso nel primo anno di applicazione della disposizione, è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell’utile del medesimo esercizio. Per i periodi di imposta successivi al primo l’incremento di capitale proprio è calcolato al corrispondente valore esistente al 1° gennaio del primo esercizio. Quindi la parte di patrimonio che gode dell’agevolazione troverà come termine di paragone iniziale sempre lo stesso dato (considerando l’esempio precedente sarà possibile considerare l’incremento di 100.000 euro e relativa deduzione per tutti gli esercizi successivi).

Sommatoria algebrica delle variazioni

La variazione in aumento del capitale proprio è data dalla differenza positiva tra gli incrementi e i decrementi. Rilevano come variazioni in aumento:

  • i conferimenti in denaro;
  • gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.

Si considerano, invece, variazioni in diminuzione:

  • le riduzioni di patrimonio netto con attribuzione a qualsiasi titolo ai soci o partecipazioni;
  • gli acquisti di partecipazioni in società controllate;
  • gli acquisti di aziende o di rami di aziende.

Le perdite di esercizio, stando alla norma, non dovrebbero costituire decrementi ai fini dell’agevolazione.

Altri aspetti da considerare:

  • gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento (pro rata temporis – un versamento ad inizio aprile conterà per il 75%, a fine giugno sarà del 50%, a fine anno sarà pressoché nullo);
  • gli incrementi derivanti dall’accantonamento di utili rilevano a partire dall’inizio del periodo d’imposta in cui le relative riserve sono formate;
  • i decrementi rilevano a partire dall’inizio del periodo d’imposta in cui si sono verificati;
  • per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.

La disposizione agevolativa precisa altresì che la parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi.

L’ACE riprende per diversi aspetti la “vecchia” Dual income tax (DIT) consentendo però maggiori benefici in quanto permette la deducibilità degli aumenti di capitale mentre la DIT prevedeva l’applicazione di un’aliquota agevolata per la parte che incrementava il patrimonio.

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione della Manovra Monti verranno emanate le disposizioni di attuazione.