Il Decreto Salva Italia fa uno sconto sull’IRAP

Il Decreto Salva Italia (DL 201/2011) prevede importanti novità in materia di IRAP.

Ai sensi del comma 1 dell’art. 2, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, sarà possibile dedurre dal reddito d’impresa l’IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. a), 1-bis, 4-bis1, D.Lgs. n. 446/1997.
La deduzione non sarà dunque più riconosciuta su base forfetaria – attualmente è infatti deducibile un importo pari al 10% dell’IRAP pagata nel periodo d’imposta, a condizione che siano state sostenute spese per il personale o interessi passivi – ma verrà determinata analiticamente in relazione alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge.

Ai fini della fruizione di tale deduzione diventa dunque irrilevante aver sostenuto interessi passivi.

Dal 2012 il contribuente con soli interessi passivi potrà beneficiare solo della deduzione pari al 10% dell’IRAP versata secondo la vecchia modalità forfetaria.

La nuova deduzione è rivolta ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP quale differenza tra componenti positivi e negativi del valore della produzione, ossia:

  • società di persone ed enti commerciali;
  • società di persone e imprese individuali;
  • banche e altri enti e società finanziari;
  • imprese di assicurazione;
  • persone fisiche, società semplici ed equiparate, esercenti arti e professioni.

I commi 2 e 3 del medesimo art.2 del DL 201/2011 intervengono invece sulla disciplina delle deduzioni IRAP previste a fronte dell’impiego di dipendenti a tempo indeterminato.

Al fine di incentivare l’occupazione giovanile e femminile, la manovra è intervenuta incrementando l’importo della deduzione forfetaria per le lavoratrici di sesso femminile e per tutti i lavoratori di età inferiore a 35 anni.

Nello specifico le deduzioni sono state aumentate, su base annua:

  • da euro 4.600 a euro 10.600 se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni;
  • da euro 9.200 a euro 15.200 se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni ed è impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia.

L’incremento si applicherà dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, pertanto fino al modello Unico 2012, la deduzione andrà calcolata secondo la vecchia modalità e i “vecchi importi”.

Tale alleggerimento del cuneo fiscale per donne e giovani interesserà tutti i soggetti passivi Irap, con esclusione delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.3, co.1, lett.e-bis) del D.Lgs.446/97, delle amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza delle Repubblica, degli organi legislativi delle Regioni a statuto speciale e di tutte quelle imprese operanti in concessione e tariffa nei settori delle public utilities.

Per quanto riguarda banche, enti finanziari e assicurazioni, queste potranno beneficiare di tali deduzioni ma senza la maggiorazione prevista per le aree svantaggiate.

Gli enti non commerciali potranno usufruire di tali benefici esclusivamente per i dipendenti impiegati  a tempo indeterminato nell’attività commerciale esercitata parallelamente a quella istituzionale. Per coloro che sono impiegati promiscuamente sia nell’attività istituzionale che in quella commerciale, le deduzioni saranno portate in diminuzione della base imponibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi derivanti dall’attività commerciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Autore: Giovanni Fanni – Centro Studi CGN

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