Rateazione degli avvisi bonari: ravvedimento anche per le rate tardive

Sono stati pubblicati i codici tributo (risoluzione n. 132/E del 29 dicembre 2011) per sanare con ravvedimento i casi di pagamento tardivo delle rate relative a somme dovute a seguito di controlli automatizzati (art. 36 bis DPR 600/1973) e formali (art. 36 ter del DPR 600/1973) delle dichiarazioni.

La pubblicazione dei codici tributo segue la novità introdotta dal decreto “Salva Italia” (D.L. 201/2011), nella parte in cui detta nuove modalità che regolano la decadenza dal beneficio della rateazione degli importi richiesti con le “comunicazioni di irregolarità”. Si tratta in sostanza di norme di maggior favore che consentono di regolarizzare piccole inadempienze che spesso sono frutto di dimenticanze oppure riguardano contribuenti che si trovano in momentanea difficoltà finanziaria (per esempio è il caso di un contribuente che ha onorato puntualmente la prima rata e due rate successive e paga con alcuni giorni di ritardo la quarta rata).

A seguito dei controlli automatizzati e formali i contribuenti possono beneficiare di una rateazione delle somme dovute secondo le seguenti modalità:

  • in un massimo di 6 rate trimestrali,
  • oppure, se l’importo è superiore a 5mila euro, in 20 rate trimestrali di pari importo.

Secondo le vecchie regole il mancato o tardivo (anche di un giorno) versamento di una sola delle rate previste alla scadenza indicata comportava la decadenza dal beneficio della rateazione.

Il D.L 201/2011 è intervenuto sul tema, stabilendo che il beneficio della rateazione si perde:

  • quando la prima rata non viene versata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità;
  • quando una rata successiva alla prima non sia pagata entro il termine di versamento di quella seguente.

In caso di pagamento tardivo di una rata (esclusa la prima) di un piano rateale relativo ad un avviso bonario il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso, pagando la sanzione ridotta unitamente agli interessi per il ritardato pagamento:

–       di 1/15 del 30% per ogni giorno di ritardo (ravvedimento sprint), se il pagamento avviene con un ritardo non superiore a 15 giorni;

–       di 1/10 del 30% (3%), se il pagamento avviene entro 30 giorni;

–       di 1/8 del 30% (3,75%), se il pagamento avviene successivamente al predetto termine di 30 giorni (e ovviamente entro il termine di pagamento della rata successiva).

Il meccanismo del ravvedimento consente di conservare il beneficio della rateazione a condizione che il versamento sia effettuato entro la scadenza della rata successiva.

Il pagamento oltre i termini consentiti (anche di una sola rata) dalla disposizione in esame implica:

–       il disconoscimento della dilazione con iscrizione delle somme dovute a ruolo;

–       la sanzione per omesso versamento (contestata originariamente con  avviso bonario) nella misura del 30% con decurtazione di quanto già versato a titolo di sanzioni e interessi.

La novità in commento decorre dal 28 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione), ed è estesa anche alle rateazioni in corso a tale data. Il concetto di “rateazione in corso” , a parere di chi scrive, va inteso in senso ampio. Vale a dire che la disposizione in esame riguarda le rate in corso nonché le rate scadute in precedenza e pagate con ritardo entro la data della scadenza della rata successiva contestate con cartella di pagamento e anche le “rate in giudizio” in riferimento alle quali a seguito della notifica della cartella di pagamento è sorto un contenzioso. Se a seguito del tardivo versamento per pochi giorni di una rata, il contribuente si è visto recapitare una cartella di pagamento oppure ha intrapreso la strada del contenzioso, allora tali contribuenti possono avvalersi della norma di maggior favore sopravvenuta presentando una domanda di sgravio, un ricorso, una memoria a seconda dello stato in cui si trova il procedimento.

E’ il caso di precisare che la normativa più favorevole non è applicabile ai “rapporti esauriti” dal punto di vista giuridico (cartella non impugnata, sentenza passata in giudicato).

 

I codici tributo, da riportare nella sezione “Erario” dell’F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con la specificazione dell’anno di riferimento, nel formato “AAAA” e del codice atto, sono i seguenti:

  • “8929”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis DPR n. 600/73 e 54-bis DPR n. 633/72- art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 – SANZIONE
  • “1980”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis DPR n. 600/73 e 54-bis DPR n. 633/72- art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 – INTERESSI
  • “8931”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata relativi ad indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale- art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 – SANZIONE
  • “1981”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata relativi ad indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale – art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 – INTERESSI
  • “8932”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili – art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 – SANZIONE”
  • “1982”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili – art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 – INTERESSI
  • “8933”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter DPR n. 600/73 – art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 – SANZIONE
  • “1983”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter DPR n. 600/73 – art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 – INTERESSI”.

 

Terlizzi, 11 gennaio 2012

Nicolò Cipriani