Studi di settore: gli errori negano i benefici

La manovra Monti concede importanti benefici per chi è “congruo e coerente” agli studi di settore (art. 10, comma 9, D.L. 201/2011).
La norma è rubricata sotto la voce “Regime premiale per favorire la trasparenza”.

Nonostante tale collocazione, le disposizioni che modificano la disciplina degli studi di settore si applicano alla generalità dei contribuenti a partire dal periodo d’imposta 2011 e non soltanto a quelli che, dal 2013, potranno utilizzare il nuovo regime premiale.

Nei confronti dei contribuenti soggetti all’accertamento basato sugli studi di settore che dichiarano, anche per effetto di adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi:
•    sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (ex artt. 39, comma 1 lett. d) secondo periodo del DPR 600/73 e 54 comma 2 ultimo periodo del DPR 633/72;
•    sono ridotti di un anno gli ordinari termini di decadenza per l’attività di accertamento (art. 43 comma 1 del DPR 600/73); la disposizione non si applica in caso di violazioni che comportino l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati di cui al DLgs. 74/2000;
•    la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.
Per poter beneficiare di tali misure, occorre che:
•    il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
•    sulla base dei dati indicati, la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori di normalità economica previsti per lo studio di settore applicato.
Regolarmente e fedelmente. Il problema nasce da questi due avverbi in quanto la norma non chiarisce cosa si intende per infedele compilazione del modello.
I professionisti conoscono le difficoltà legate alla compilazione dei dati contenuti negli studi di settore sia per la complessità degli stessi dati sia per la carenza nelle istruzioni.
Per esempio tra i dati da indicare troviamo spesso i metri quadrati del luogo di attività, il consumo in KW dell’energia elettrica, la quantità di farina necessaria per panificare o ancora la suddivisione territoriale dei clienti e via dicendo.
Si tratta, il più delle volte, di dati non significativi ai fini della congruità e della coerenza che, se dovessero essere ritenuti rilevanti ai fini della decadenza dei benefici introdotti dalla nuova norma, rischiano di vanificare il senso della norma.
Si tratta di dati che, per la loro natura, si prestano ad un elevato rischio di errore.
La norma, quindi, necessita di un chiarimento.
Come sostengono alcuni autori, potrebbe essere interpretata nel senso che i benefici si perdono solo in presenza di infedeltà tali da influenzare i valori di congruità e coerenza e non invece, in tutti gli altri casi in cui gli errori sono ininfluenti a tal fine.
Così dicendo solo le infedeltà che hanno consentito di ottenere in maniera artificiosa la congruità e la coerenza farebbero perdere i benefici.
In mancanza di precisazioni, non è escluso che gli uffici possano negare i vantaggi in questione anche di fronte a errori di lieve entità oppure non rilevanti ai fini della congruità e coerenza.
Il rischio è tale da ritenere auspicabile un intervento da parte dell’Agenzia con un’interpretazione in grado di non snaturare lo spirito della norma e garantire così l’effettiva attuazione della norma con i vantaggi promessi.
Con le nuove misure sono state abrogate le disposizioni che stabilivano, in caso di congruità allo studio di settore, l’inibizione dagli accertamenti analitici induttivi basati su presunzioni semplici fino al 40% dei ricavi dichiarati con il limite di 50.000 euro (ex artt. 10 ter e  10, comma 4 bis, l. n. 146/1998). Tali norme saranno applicate in via residuale fino all’anno di imposta 2010.
Le norme in commento intervengono anche sul piano dei controlli (art. 11, D.L. 201/2011) prevedendoli più rigidi per coloro che risultano non congrui e/o non coerenti agli studi di settore. In particolare:
•    i soggetti non congrui saranno destinatari di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio e basati su specifiche analisi del rischio di evasione, che terranno anche conto delle informazioni relative alle operazioni finanziarie presenti nell’apposita sezione dell’Anagrafe Tributaria;
•    per i soggetti non congrui e non coerenti, i controlli saranno svolti prioritariamente con l’utilizzo dei poteri riconosciuti agli uffici per le indagini finanziarie (n. 6-bis e 7 dell’art. 32 co. 1 del DPR 600/73 e dell’art. 51 co. 2 del DPR 633/72).
I benefici dipendono da studi di settore con dati corretti e privi di errori. Alcuni dei dati da inserire sono ad elevato rischio di errore. Dove sarà l’errore se i benefici rimarranno inapplicati?