A proposito di ammortamenti ridotti

In questi giorni le aziende si apprestano a redigere i rendiconti di fine esercizio e il difficile contesto economico e di mercato in atto potrebbe indurre a riconsiderare taluni dei criteri sino ad ora adottati per la redazione dei medesimi.
È il caso, ad esempio della revisione dei  coefficienti di ammortamento applicati alle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Il perdurare del minor utilizzo di un immobilizzazione, infatti, potrebbe comportare un allungamento della sua vita utile rispetto al piano di ammortamento inizialmente predisposto.

Al riguardo si esprime il principio contabile nazionale OIC 16, che al paragrafo D.XI.3 cita “il piano inizialmente predisposto deve prevedere un suo riesame periodico per verificare che non siano intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione.”

Ovviamente l’eventuale modifica dei criteri di ripartizione del valore dei beni comporta necessariamente la modifica del coefficiente di ammortamento.

Questa opportunità va comunque considerata con estrema prudenza, posto che lo stesso  OIC16 statuisce “l’ammortamento è un costo ricorrente che va registrato nella sua interezza anche se l’impresa ha subito una perdita o se il cespite non è stato sfruttato nei volumi previsti” e ancora “l’ammortamento va calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati. L’ammortamento va sospeso invece per i cespiti che non verranno utilizzati per lungo tempo obsoleti o da alienare“.

Autore: Maria Luisa Zecchetto – Centro Studi CGN

Giova ricordare che l’eventuale scelta di procedere alla variazione dei coefficienti di ammortamento applicati comporta, sotto il profilo civilistico, l’obbligo di un’adeguata informativa.

L’art. 2426 cm.1 del Codice Civile dispone infatti che le modifiche dei coefficienti di ammortamento applicati debbano essere “motivate” nella Nota Integrativa.
Il principio contabile nazionale OIC12, invece,  dispone “l’evidenza degli effetti derivanti dalla variazione apportata nel piano di ammortamento“.

Sotto il profilo fiscale i cambiamenti di stima civilistici potrebbero costituire oggetto di contestazione da parte  dall’amministrazione finanziaria.
A partire dal 2008, infatti, possono essere disconosciuti gli “ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputate a conto economico, se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l’impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti comportamenti in base ai corretti principi contabili”.

Non ci dovrebbero essere problemi per l’applicazione di ammortamenti ridotti, in quanto determinano un incremento della base imponibile, ma qualche preoccupazione è giustificata nell’ipotesi in cui si intenda ritornare all’applicazione di coefficienti ordinari dopo un periodo  di ammortamenti ridotti.

Il fisco potrebbe infatti mettere in discussione le future maggiori deduzioni, se non adeguatamente supportate da giustificazione tecnico contabile.

Autore: Maria Luisa Zecchetto – Centro Studi CGN