Modello 730/2012: i dispositivi medici

Forniamo un chiarimento su spese sanitarie, mediche e, più in dettaglio, sui dispositivi medici e sulle detrazioni di cui il contribuente può fruire, per se e per i familiari a carico, grazie alla compilazione del Modello 730/2012.

Nel rigo E1 del 730 è possibile indicare le spese sanitarie sostenute dal contribuente per se stesso o per i propri familiari fiscalmente a carico.
Le spese sanitarie di cui trattasi sono quelle tassativamente previste dall’art.15, comma 1, lettera c), del TUIR, quindi:
•    mediche;
•    di assistenza specifica;
•    chirurgiche;
•    per prestazioni specialistiche;
•    per protesi dentarie e sanitarie in genere;
•    per dispositivi medici.

L’identificazione dei dispositivi medici ha creato non pochi problemi di compilazione delle dichiarazioni dei redditi dello scorso anno.
In proposito è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 20/E del 13/05/2011, tenendo conto anche di quanto previsto dal Ministero delle Salute, definendo il termine “dispositivo medico” e indicando anche l’elenco, non esaustivo, di quelli d’uso più comune, al fine di una più facile identificazione.
Nella suddetta Circolare è riportato: “sono dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di “dispositivo medico” contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (decreti legislativi n. 507/92 – n. 46/97 – n. 332/00), e che sono dichiarati conformi, con dichiarazione/certificazione di conformità, in base a dette normative ed ai loro allegati e, perciò, vengono marcati “CE” dal fabbricante in base alle direttive europee di settore.”

La detraibilità per l’acquisto, la manutenzione o l’affitto di dispositivi medici è ammessa solo nel caso in cui nello scontrino o nella fattura siano riportati il soggetto che ha sostenuto la spesa ed una chiara descrizione del prodotto che deve essere obbligatoriamente contrassegnato dalla marcatura CE da parte del produttore, in base a quanto previsto dalle Direttive 93/42/CEE, 90/385/CEE, 98/79/CE.

Nel caso di spesa sostenuta per un prodotto ricompreso nell’elenco dei dispositivi medici fornito dal Ministero della Salute, riportato nella Circolare dell’Agenzia delle entrate sopra citata e di seguito allegato,  non è necessario, ai fini della detraibilità, verificare se lo stesso sia compreso nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili, ma è sufficiente la documentazione dalla quale risulti che il dispositivo è marcato CE.

Inoltre, nel caso in cui nel documento rilasciato dal rivenditore non siano riportati i dati del soggetto che ha sostenuto la spesa, è possibile autocertificare che l’acquisto del prodotto è necessario per una patologia del contribuente o di un familiare a suo carico.

E’ utile ricordare che tra i dispositivi medici detraibili rientra non solo il materasso antidecubito ma anche quello ortopedico, sempre nel rispetto dei requisiti sopra esposti.

Si riporta l’elenco dei dispositivi medici di uso più comune, come da allegato alla Circolare 20/E:

1) Esempi di Dispositivi Medici secondo il decreto legislativo n. 46 del 1997
– Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi
– Montature per lenti correttive dei difetti visivi
– Occhiali premontati per presbiopia
– Apparecchi acustici
– Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate
– Siringhe
– Termometri
– Apparecchio per aerosol
– Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa
– Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della
misurazione della glicemia
– Pannoloni per incontinenza
– Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per
la deambulazione in generale ecc.)
– Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..)
– Lenti a contatto
– Soluzioni per lenti a contatto
– Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.)
– Materassi ortopedici e materassi antidecubito

2) Esempi di Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) secondo il
decreto legislativo n. 332 del 2000
•    Contenitori campioni (urine, feci)
•    Test di gravidanza
•    Test di ovulazione
•    Test menopausa
•    Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio
•    Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL
•    Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi
•    Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari
•    Test autodiagnosi prostata PSA
•    Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR)
•    Test per la rilevazione di sangue occulto

Autore: Annalisa Fedrigo – Centro Studi CGN