IRAP 2012: la riduzione del cuneo fiscale

Con decorrenza 2012, per ogni lavoratore di sesso femminile e per i lavoratori di età inferiore ai 35 anni impiegati a tempo indeterminato nel periodo di imposta, l’articolo 2, comma 2 del D.L. n. 201/2011 incrementa a euro 10.600 l’importo forfettario di base, in precedenza corrispondente a euro 4.600, ammesso in deduzione per il calcolo della base imponibile IRAP riconosciuto per ogni lavoratore dipendente.

Nel rispetto dei limiti de-minimis, per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle otto regioni cosiddette svantaggiate del Mezzogiorno (Sardegna, Sicilia, Puglia, Campania, Calabria, Abruzzo, Molise e Basilicata)  l’importo della deduzione forfettaria viene incrementato a euro 15.200 per le stesse due categorie di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (donne e giovani con meno di 35 anni).

Per beneficiare degli incrementi non è necessario che i dipendenti siano nuovi assunti; al contrario, in presenza di lavoratori con contratto part-time o che hanno lavorato per una parte dell’anno, sarà necessario operare il ragguaglio ad anno dell’agevolazione .

Con riguardo ai giovani, in attesa di precise indicazioni ministeriali, la condotta più prudente porterebbe a una deduzione ragguagliata ai giorni in caso di compimento dei 35 anni nel corso del periodo di imposta; tuttavia potrebbe anche essere consentito applicare l’agevolazione per l’intero anno nel corso del quale il lavoratore compie il trentacinquesimo anno di età.

La nuova misura di deduzione integrale dell’IRAP da IRES e IRPEF in relazione al costo del lavoro costituisce l’ennesima tappa di avvicinamento al traguardo della cancellazione del principio di indeducibilità, tuttora previsto dall’articolo 1, comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997.
Certamente la possibilità concessa di dedurre integralmente, in sede di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, l’IRAP dovuta in relazione alle spese analiticamente sostenute per il personale è una misura da accogliere con favore, in quanto determinerà una sostanziale riduzione del carico fiscale per i contribuenti.

Tuttavia, è innegabile che la soluzione adottata dal Legislatore non sembra risolvere in modo definitivo le problematiche di incostituzionalità che hanno accompagnato la disposizione stessa nella misura in cui non consente la piena deducibilità dell’onere dalle imposte IRES ed IRPEF.

Il quadro normativo, infatti, prevede che l’IRAP sia per principio indeducibile dalle imposte sui redditi e che per deroga diventi deducibile, per il 2011, nella misura forfettaria del 10%, mentre dal 2012, nella misura integrale per la sola parte d’imposta versata in relazione ai costi del lavoro e per un ulteriore 10% relativamente agli interessi passivi.

Sembra però che gli aggiustamenti decorrenti dal 2012 siano ancora in contrasto con i principi costituzionali e che la nuova norma, pur attenuando tale contrasto, sicuramente non lo risolva definitivamente.

Autore: Ernesto Gatto – Centro Studi CGN