Spese di istruzione o contributi per l’offerta formativa detraibili nel 730/2012

Anche nel modello 730 di quest’anno è possibile portare in detrazione le spese affrontate per l’istruzione. Ma quali voci rientrano in questa categoria?

Sono considerate spese di istruzione e quindi detraibili tutte le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di specializzazione universitaria e di perfezionamento post universitario (master universitari).

Le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria comprendono sia le tasse di immatricolazione e di iscrizione, anche qualora siano riferite ad anni fuori corso, sia le tasse previste per il sostenimento degli esami.

La detrazione compete per le spese sostenute presso istituti o università italiane e straniere di struttura sia pubblica sia privata (anche università online o telematica).
In caso di spese sostenute presso istituti privati, la misura della detrazione compete per un ammontare non superiore a quanto previsto per le tasse ed i contributi dovuti agli istituti statali italiani (circolare n. 18 del 21 aprile 2009).
Allo stesso modo sono detraibili le spese sostenute per la frequenza di master presso università private (circolare n. 101 del 19 maggio 2000).
Si precisa che non esistono delle tabelle ministeriali cui far riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo detraibile riferito alla spesa sostenuta per le tasse e i contributi dovuti ad un istituto privato, ma è necessario attenersi a quanto chiarito dalle circolari n. 11 del 23 maggio 1987 e n. 95 del 12 maggio 2000 che identificano  i criteri da seguire per l’equiparazione tra istituto pubblico e privato. In particolare, potrà essere considerata:
•    l’identità, o l’affinità, dei corsi di laurea tenuti presso l’Università libera con i corsi tenuti presso un’università statale. Qualora l’università libera organizzi corsi di laurea non in tutto uguali a quelli organizzati dall’Università statale presa a confronto, l’equiparazione verrà fatta tenendo conto dell’affinità per materia e ricercando pertanto nell’Università statale la Facoltà presso cui sono organizzati corsi di laurea nelle materie da ritenersi affini;
•    l’equiparazione dei corsi così identificati, tenuti presso l’Università libera, con i corsi, identici od affini, tenuti presso l’Università statale coesistente nella stessa città ove ha sede l’Università libera, ovvero sita in una città della stessa Regione.

Per le spese di frequenza a corsi di istruzione presso istituti ed università esteri occorre far riferimento ai corsi tenuti presso l’Università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente.

Non sono invece detraibili i contributi pagati all’università pubblica per il riconoscimento della laurea conseguita all’estero, non ravvisandovi una spesa per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria (circolare n. 39 del 01 luglio 2010).

Sono oneri detraibili i contributi versati per la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea (risoluzione n. 87 dell’11 marzo 2008) e le spese sostenute per la frequenza della Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SSIS) in quanto trattasi di “corso di istruzione universitaria” (risoluzione  n. 77 del 4 marzo 2008).

Sono altresì detraibili le spese di iscrizione ai dottorati di ricerca, perché rappresentano un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall’ordinamento universitario per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere attività di ricerca di alta qualificazione (risoluzione  n. 11 del 17 febbraio 2010).

Non sono mai detraibili le spese sostenute per l’acquisto di testi scolastici, materiale di cancelleria, spese di trasporto, vitto e alloggio anche se sostenute allo scopo di permettere allo studente la frequenza delle lezioni.  Non sono detraibili le spese per lezioni private o le spese relative al viaggio studio all’estero.

Sono detraibili le spese sostenute per l’iscrizione ai conservatori di musica (Circolare 13 maggio 2011 n. 20).
La Legge n. 508 del 1999 ha posto il settore artistico allo stesso livello delle università, qualificando tali istituzioni sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale.
Occorre distinguere:
•    le spese sostenute per l’iscrizione ai nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati risultano detraibili al pari delle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari;
•    le spese sostenute per l’iscrizione ai corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono, invece, considerarsi equiparabili a quelle sostenute per la formazione scolastica secondaria.

Tali spese sono detraibili anche se sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico.

In alcuni casi sono detraibili anche i contributi versati agli istituti scolastici quali ad esempio i bollettini con versamenti alle scuole materne o elementari.
Si tratta delle erogazioni liberali finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa (da inserire al rigo E17 con codice 31, non al rigo E13 tra le spese di istruzione).
Sono erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, detti istituti devono appartenere al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, e successive modificazioni, e le erogazioni devono essere finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa. In assenza di una precisa definizione da parte dell’Agenzia delle Entrate,  si può ritenere che nel concetto di “offerta formativa” rientrino i versamenti effettuati a favore dell’istituto scolastico per sostenere le attività di laboratorio (per esempio quello di scienze o linguistico) o le altre iniziative didattiche (teatro, internet..).

Tali erogazioni devono:
•    essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegno bancari e circolari;
•    contenere nella causale il riferimento di legge e la motivazione per la quale viene effettuata l’erogazione (finalità legate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa).

Autore: Adriano Perosa – Centro Studi CGN