DVR: il documento di valutazione dei rischi

In questo articolo tratteremo l’aspetto pratico della valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, vale a dire l’elaborazione del relativo documento, corrispondente alla quarta fase dell’iter in sei tappe da percorrere per svolgere correttamente il processo di valutazione.

ELABORAZIONE DEL DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)
Il “Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro” (d.lgs. 81/2008 modificato dal decreto correttivo 106/2009) stabilisce che, a conclusione del processo di valutazione dei rischi, il datore di lavoro è tenuto a redigere il relativo documento, i cui contenuti, così come le modalità di gestione, sono rigorosamente definiti dallo stesso Testo Unico.

Criteri di redazione
Per la redazione del documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro ha facoltà di utilizzare i metodi che ritiene più opportuni, purché vengano rispettati i criteri di semplicità, brevità e comprensibilità. Ne risulta, quindi, che il documento deve necessariamente essere strutturato in modo da esporre i contenuti in modo schematico e basilare, attraverso l’uso di un linguaggio comprensibile al lettore.

Contenuto
Il documento di valutazione dei rischi deve necessariamente comprendere:
a)    una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b)    l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione;
c)    il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d)    l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
e)    l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f)    l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Modalità di conservazione
Il documento di valutazione dei rischi deve essere conservato presso l’unità produttiva alla quale si riferisce, in forma cartacea o su supporto informatico, e deve essere munito di data certa. La data certa può essere attribuita al documento attraverso una delle seguenti procedure.

  • Autoprestazione: apposizione del timbro postale direttamente sul documento avente corpo unico;
  • posta elettronica certifica (PEC): invio a se stessi del documento in formato elettronico, attraverso una casella di posta elettronica certificata;
  • marcatura temporale (digital time stamp): apposizione sul documento in formato elettronico della firma digitale del datore di lavoro e, successivamente, della marca temporale;
  • spedizione del DVR: spedizione del documento a mezzo raccomandata allo stesso mittente, con l’apposizione del timbro postale;
  • atto deliberativo (solo per le pubbliche amministrazioni): le pubbliche amministrazioni possono certificare la data certa sul documento tramite l’adozione di un atto deliberativo;
  • altri strumenti: apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico; registrazione o produzione del documento presso un ufficio pubblico.

Soggetti firmatari
Il documento di valutazione dei rischi deve essere sottoscritto innanzitutto dal datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data certa, anche dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (se persona diversa dallo stesso datore di lavoro), dal medico competente (nominato solo nei casi in cui fosse obbligatoria la sorveglianza sanitaria) e dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Tempistiche di elaborazione
Il datore di lavoro è tenuto ad elaborare il documento di valutazione dei rischi entro e non oltre i novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Sanzioni
Ricordiamo, infine, che un documento di valutazione dei rischi mancante, incompleto (rispetto alle indicazioni normative precedentemente esposte) o privo di data certa, può implicare per il datore di lavoro la detenzione da 3 a 6 mesi oppure il pagamento di un’ammenda da 2.500 € a 6.400 €. La detenzione, inoltre, può prolungarsi da 4 a 8 mesi  in presenza si determinate tipologie di lavorazioni considerate particolarmente a rischio: aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori, centrali termoelettriche, strutture di ricovero e cura con oltre 50 lavoratori, attività con presenza di rischi biologici, ecc.

Autore: Sara Leon – Centro Studi CGN