Modello 730: detrazioni per redditi da pensione

Esaminiamo in modo schematico le detrazioni spettanti per redditi da pensione ai fini della dichiarazione dei redditi tramite modello 730.

Le detrazioni previste per titolari di reddito di pensione si differenziano a seconda che il soggetto abbia un’età inferiore a 75 anni piuttosto che un’età almeno pari a 75 anni.

La detrazione, da rapportare al periodo di pensione nel corso dell’anno, non è cumulabile con la detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati.
La detrazione per soggetti di età inferiore a 75 anni è strutturata come indicato nella seguente tabella.

Reddito complessivo Detrazione per reddito da pensione soggetti età inferiore a 75 anni
Fino a euro 7.500,00 1.725,00
Oltre euro 7.500,00 e fino a euro 15.000,00 1.255,00 + (470,00 x (15.000,00 – reddito complessivo): 7.500,00)
Oltre euro 15.000,00 e fino a euro 55.000,00 1.255,00 x (55.000,00 – reddito complessivo): 40.000,00
Oltre euro 55.000,00 0,00
 

Il reddito complessivo si intende al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze

La detrazione per soggetti con un’età di almeno 75 anni è strutturata come indicato nella seguente tabella.

Reddito complessivo Detrazione per reddito da pensione soggetti con almeno 75 anni
Fino a euro 7.750,00 1.783,00
Oltre euro 7.750,00 e fino a euro 15.000,00 1.297,00 + (486,00 x (15.000,00 – reddito complessivo): 7.250,00)
Oltre euro 15.000,00 e fino a euro 55.000,00 1.297,00 x ((55.000,00 – reddito complessivo): 40.000,00)
Oltre euro 55.000,00 0,00
 

Il reddito complessivo si intende al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze

L’Agenzia delle Entrate con circolare 15 del 16 marzo 2007 ha chiarito che in considerazione del principio di unità del periodo d’imposta, la maggior detrazione si applica a partire dall’inizio dell’anno in cui il pensionato compie 75 anni.

E’ prevista un’esenzione dall’imposta per titolari di redditi di pensione. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l’imposta non è dovuta.

Il dipendente che cessa il rapporto di lavoro e diventa pensionato in corso d’anno, può usufruire per mesi (o giorni) della detrazione del dipendente come da CUD del sostituto d’imposta, e poi di quella del pensionato come da CUD INPS?

La Circolare Ministeriale n.2 del 15.01.2003, ha chiarito che le detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi assimilati e per i redditi da pensione vanno rapportate al periodo di lavoro o di pensione nell’anno e, quindi, al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto intrattenuto.

Pertanto, qualora nel corso del periodo d’imposta il contribuente interrompa un rapporto di lavoro ed inizi a percepire un reddito da pensione spetteranno sia la detrazione per redditi da lavoro che la detrazione per redditi da pensione. Ognuna di esse, però, dovrà essere rapportata al periodo di lavoro o di pensione considerato, con applicazione dei criteri a suo tempo individuati, in tema di detrazioni, dalla Circolare n.3 del 1998. Entrambi i redditi, i relativi giorni per i quali spettano le detrazioni, e le diverse ritenute indicate nei due CUD vanno inserite nel Quadro C.