Nuovi decreti maggio 2012 – SCIA mediatori

Nell’articolo precedente abbiamo visto che dal 12 maggio 2012 sono entrati in vigore i decreti del Ministero dello sviluppo economico che prevedono nuove modalità  d’iscrizione al registro imprese, puntando l’attenzione sull’attività degli agenti e rappresentanti di commercio. In questo articolo approfondiremo le specifiche per gli agenti di affari in mediazione (comunemente detti mediatori).

Mediatore è colui il quale mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.(art. 1754 c.c.). L’attività di intermediazione può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza secondo quanto previsto dall’art. 49 comma 4 bis della L. 122/2010 con un’unica preventiva comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti.

Per Camera di Commercio di competenza si intende quella corrispondente alla residenza/domicilio professionale per la persona fisica oppure alla sede legale per la società.

La data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della domanda telematica al Registro Imprese.

L’ufficio del Registro delle Imprese verifica il possesso dei requisiti ed iscrive i relativi dati nel Registro stesso se l’attività è svolta in forma di impresa oppure nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) assegnando la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività; nel termine di 60 gg., in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge di riferimento o da atti amministrativi a contenuto generale, l’Ufficio del Registro Imprese dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che il soggetto interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato pari a 30 gg..

L’attività di agente d’affari in mediazione anche se svolta in modo discontinuo od occasionale può essere iniziata dalla data di presentazione della S.C.I.A ed è incompatibile con l’attività svolta in qualità di dipendente da persone società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione e con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali escluse quelle di mediazione comunque esercitate.

L’esercizio dell’attività di mediazione senza il previo accertamento dei requisiti è punita con sanzione amministrativa, oltre la restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite.

L’attività può essere svolta da:

  • persone fisiche
  • società che esercitano attività di mediazione. In tal caso i requisiti devono essere posseduti da:
  1. tutti i legali rappresentanti (occorre che siano gìà abilitati* a titolo personale)
  2. dipendenti, collaboratori che esercitano l’attività di mediazione per conto della società  (occorre che siano già abilitati* a titolo personale)

(*) Si intendono per soggetti abilitati:

  •  gli agenti d’affari in mediazione iscritti  nel ruolo mediatori prima dell’8 maggio 2010;
  • le persone che hanno presentato una DIA;
  • le persone che hanno presentano una S.C.I.A.

In tutti i casi l’oggetto sociale della società deve comprendere l’attività di mediazione.

  • Il ruolo è distinto in quattro sezioni:
  • agenti immobiliari, per coloro che intendono svolgere l’attività di mediazione per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende;
  • agenti merceologici, per coloro che intendono svolgere l’attività di mediazione per la conclusione di affari relativi a merci, derrate e bestiame;
  • agenti con mandato a titolo oneroso, (solo per il settore immobiliare;
  • agenti in servizi vari, per coloro che intendono svolgere l’attività di mediazione per la conclusione di affari nel settore servizi.

Ci sono alcune categorie che NON devono presentare la SCIA, e più precisamente gli agenti di cambio, i mediatori marittimi, i mediatori di assicurazioni, i mediatori in servizi turistici e le agenzie di affari.

L’iscrizione abilita su tutto il territorio nazionale ed è condizione per aver diritto alla provvigione.

Andiamo ora a riepilogare quali sono i requisiti richiesti per esercitare l’attività e quali adempimenti sono obbligatori ai fini dell’iscrizione al Registro delle Imprese.

Requisiti generali

– Maggiore età;

– Cittadinanza italiana o della Comunità europea ovvero cittadino extracomunitario residente in Italia e in possesso del permesso di soggiorno;

– Avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, che consentono l’accesso all’attività di mediazione i titoli di studio di scuola secondaria di secondo grado. Sono ritenuti validi anche i diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali al termine di un triennio di studi. Per il riconoscimento di titolo di studio conseguito all’estero ai fini dell’accesso all’attività di agente d’affari in mediazione è possibile scaricare l’informativa e la modulistica dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico

Requisiti morali

– Avere il godimento dei diritti civili

– Art.2 ,comma 3, lettera f), Legge 39/89: “Salvo che non sia intervenuta la riabilitazione non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma della L. 27 dicembre 1956, n. 1423; della L. 10 febbraio 1962, n. 57, della L. 31 maggio 1965, n. 575, della L. 13 settembre 1982, n. 646; non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell’art. 116 del Regio decreto 21 dicembre 1933, numero 1736, e successive modificazioni; non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la economia pubblica, l’industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.”

Requisiti professionali

  • Aver frequentato un corso di formazione e aver superato un esame diretto ad accertare l’attitudine e la capacità professionale dell’aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto.

Il mediatore che esercita l’attività è obbligato alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile a copertura dei rischi professionali per negligenze od errori professionali estesa anche ai dipendenti e a tutti coloro che a qualsiasi titolo svolgono l’attività di mediazione per conto dell’impresa. Copia della stessa dovrà essere allegata alla pratica telematica di iscrizione/denuncia attività al Registro Imprese/Rea.

Il massimale minimo di copertura dovrà essere:

  • Euro 260.000,00 per le ditte individuali,
  • Euro 520.000,00 per le società di persone,
  • Euro 1.550.000,00 per le società di capitali.

La data di stipula della polizza deve essere pari o precedente alla data di inizio attività.

La polizza assicurativa dovrà coprire anche tutti coloro che a qualsiasi titolo svolgono attività di mediazione per conto dell’impresa.

L’agente che esercita l’attività per più di una sezione dovrà stipulare una polizza che copra separatamente i rischi derivanti dalle diverse attività oppure stipulare più polizze distinte.

Costi

Euro 168,00 per tasse di concessioni governative
Diritti di segreteria
Società: domanda inviata telematicamente: Euro 30,00

Ditta individuale:

  • Domanda inviata telematicamente: Euro 18,00
  • Per i modelli I1 e I2 è necessario pagare l’imposta di bollo pari a Euro 17,50 per la presentazione telematica.