Determinazione della base imponibile Irap: chiarimenti della Circolare n.26 del 20 giugno 2012

Con la circolare n. 26 del 20 giugno 2012, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sulla determinazione della base imponibile Irap per le società di capitali e i soggetti assimilati, nonché per le società di persone e gli imprenditori individuali che hanno optato per il calcolo del valore della produzione in base al bilancio.

E’ stato ribadito che gli accantonamenti dei costi di chiusura delle discariche e di quelli necessari successivamente alla chiusura sono deducibili nell’esercizio di competenza senza dover attendere l’effettivo sostenimento del costo. Sotto il profilo contabile é infatti necessario effettuare un accantonamento ad un apposito fondo rischi (voci B.12 e B.13 del Conto Economico) che teoricamente sarebbe indeducibile ai fini Irap, in quanto di natura estimativa. L’Agenzia fornisce dei chiarimenti e ne riconosce la deducibilità dalla base imponibile Irap, in ciascun esercizio, attraverso il meccanismo delle variazioni in diminuzione da apportare in sede di relativa dichiarazione. Rinviare la deduzione Irap al sostenimento del costo avrebbe voluto dire non riconoscerlo, in quanto a tale data non ci sarebbero stati ricavi dai quali dedurre il costo.

Per quanto riguarda le quote di ammortamento stanziate sui beni ottenuti in affitto d’azienda, anch’esse sono deducibili ai fini Irap.

Nel contratto di affitto d’azienda, secondo l’art. 2561 comma 2 del Codice Civile, l’affittuario “deve gestire l’azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti”. A Conto Economico l’affittuario deve imputare gli accantonamenti necessari per la costituzione di un fondo necessario al ripristino degli impianti al momento della scadenza del contratto. Tale accantonamento, secondo l’OIC19, andrebbe contabilizzato nella voce B.13 del Conto Economico e quindi sarebbe indeducibile ai fini Irap.

La circolare n. 26 stabilisce che questi accantonamenti, pur non rientrando in voci rilevanti per la base imponibile Irap, sono comunque deducibili in via extracontabile.

Con riferimento al trattamento degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali oggetto di svalutazione, per quanto riguarda i beni acquisiti dal 2008, viene ribadito che le svalutazioni sono irrilevanti in quanto contabilizzate nella voce B.10.c del Conto Economico, la quale non concorre alla formazione del valore della produzione netta. Le società potranno, negli esercizi successivi, portare a riduzione dell’imponibile l’ammortamento calcolato sul valore del bene prima della svalutazione. In pratica, se il periodo di ammortamento resta immutato, le quote dedotte saranno identiche a quelle precedenti alla svalutazione: un parte imputata in conto economico, la parte restante mediante variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi.

Sempre in materia di immobilizzazioni, la circolare dell’Agenzia delle Entrate si è espressa sul trattamento da riservare alla capitalizzazione di interessi passivi e spese del personale, oneri indeducibili ai fini Irap. I principi contabili prevedono che questi costi, qualora vengano iscritti in aumento del valore delle immobilizzazioni, transitino nella voce A4 del conto economico concorrendo alla formazione della base imponibile Irap. L’agenzia ribadisce che le successive quote di ammortamento stanziate sul maggior valore iscritto nell’attivo, saranno pienamente deducibili dalla base imponibile.

Un ultimo importante richiamo fatto dalla circolare é quello che attiene alla deducibilità dei costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo prevista dall’art. 11 comma 1 lett. a) n. 5 del D.Lgs. 446/97. Per poter usufruire dell’agevolazione è richiesta l’attestazione dell’effettività delle spese sostenute, che può essere rilasciata dal presidente del Collegio Sindacale o da un professionista iscritto all’albo dei revisori legali o  dei dottori commercialisti ed esperti contabili. L’agenzia specifica che il richiamo operato dall’art. 11 comma 1 lett. a) n.5 del D.Lgs. 446/97 alle formalità previste dal D.L. 79/97, in base al quale all’attestazione si deve aggiungere anche la perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e l’inerenza delle spese alle tipologie ammissibili, attiene unicamente alle formalità di attestazione delle spese. Pertanto tale perizia non è necessaria ai fini della fruizione del beneficio.

 

Autore: Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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