Abolizione albi e ruoli – SCIA mediatore marittimo

Siamo già a conoscenza dell’entrata in vigore, dal 12 Maggio 2012, dei decreti del Ministero dello sviluppo economico che prevedono nuove modalità  d’iscrizione al registro imprese per i soggetti appartenenti agli albi e ruoli ormai soppressi con la pubblicazione del D.M. 26/10/2011.

Negli articoli precedenti abbiamo approfondito le attività di:

  1. agenti e rappresentanti di commercio
  2. mediatori
  3. spedizioneri

Oggi ci addentriamo nel mondo dei Mediatori Marittimi.

DEFINIZIONE 

Il mediatore marittimo è colui che esercita professionalmente l’attività di mediazione nei contratti di costruzione, compravendita, locazione e noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.

Anche colui che ha l’incarico di presiedere alle pubbliche gare per i contratti di cui sopra può essere considerato mediatore marittimo ed è iscritto nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi  in quanto per tale sezione continua a sussistere il ruolo (art.6 della legge 478/1968).

REQUISITI

I requisiti sono morali e professionali e devono essere posseduti dal titolare, nel caso di impresa individuale, e da tutti i legali rappresentanti, nel caso si tratti di una Società.

I requisisti morali devono essere posseduti da tutti gli amministratori e, insieme a quelli professionali, devono essere dichiarati anche da coloro che svolgono l’attività di mediazione marittima per conto dell’impresa.

Nello specifico, i requisiti morali chiedono di: non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, l’economia pubblica, contro l’industria e il commercio e contro il patrimonio, causa l’esercizio abusivo dell’attività di mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a 2 anni e nel massimo a 5 anni, salvo intervento di riabilitazione.

E i requisiti professionali:

  • di aver superato l’esame previsto dall’art.9 della legge 478/1968

oppure

  • di essere iscritto nell’apposita sezione del REA (Persone fisiche che non esercitano l’attività/provenienti dal ruolo)

oppure

  • di essere stato iscritto nel Ruolo dei Mediatori Marittimi con termine di validità illimitato

LA CAUZIONE?

Sempre richiamando la legge 478/1968, l’art.23 prevede che per svolgere l’attività di mediatore marittimo è necessario effettuare un deposito cauzionale di € 258,23 a garanzia delle obbligazioni nascenti dall’esercizio.

La cauzione potrà essere prestata:

  • in denaro, in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, esenti da vincoli e intestati o all’impresa o al portatore e obbligatoriamente depositati presso la Banca D’Italia – sezione Tesoreria Provinciale dello Stato;
  • tramite polizza assicurativa o fidejussione bancaria.

LA SCIA TELEMATICA

Dal 12 Maggio 2012, quindi, l’inizio dell’attività di Mediazione Marittima deve essere dichiarata al registro imprese della Camera di Commercio della provincia dove si svolge l’attività tramite il canale Comunicazione Unica. Come? Allegando alla pratica l’apposita modulistica (Segnalazione Certificata di inizio attività –  Modello SCIA) compilata anche nella sezione REQUISITI.

L’impresa che svolge l’attività in più sedi o unità locali deve, al momento della dichiarazione di inizio,  presentare una SCIA e nominare un soggetto in possesso dei requisiti di idoneità per ciascuna di esse.

Nel periodo transitorio dal 12/05/12 al 13/05/13 tutte le imprese attive e già iscritte nella sezione ordinaria del ruolo interprovinciale dei mediatori marittimi devono compilare il modello MEDIATORI MARITTIMI sezione AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA per ciascuna sede o unità locale, pena procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività.

GLI ALLEGATI DELLA SCIA

  • L’attestazione del versamento di € 168,00 sul c/c 8003 intestato all’Agenzia delle Entrate (tasse e concessioni governative);
  • Copia della polizza assicurativa o fideiussione bancaria relativa alla cauzione di € 258,23 o copia del deposito in denaro o titoli di Stato presso la Banca d’Italia – sezione Tesoreria Provinciale dello Stato;
  • Scansioni della SCIA con firma autografa e documento di riconoscimento valido del dichiarante (nel caso quest’ultimo fosse sprovvisto di dispositivo di firma digitale).

N.B. Il versamento dei € 168,00 all’Agenzia delle Entrate non deve essere effettuato se il soggetto dichiara i requisiti dell’opzione B) cioè essere iscritto nell’apposita sezione Rea.

IL TESSERINO

Il Registro imprese rilascia la tessera personale di riconoscimento con la qualifica di mediatore marittimo, che in caso di cessazione deve essere restituita.

Se, sfortunatamente, il tesserino viene smarrito bisogna effettuare la denuncia di smarrimento presso le autorità competenti e presentarne una copia all’ufficio del Registro delle Imprese.

MODIFICHE E/O CESSAZIONI

Le modifiche e/o le cessazioni devono essere comunicate al Registro Imprese entro e non oltre i 30 giorni dal verificarsi dell’evento.

Alla modulistica RI/REA va allegato il modello Mediatori Marittimi compilato nella sezione MODIFICHE:

  • in caso di variazioni che riguardano amministratori, soci, preposti etc.. Persone per le quali deve essere compilata la sezione REQUISITI quando si tratta di comunicare una nuova nomina;
  • per ogni tipo di variazione dell’attività da parte dell’impresa;
  • contestualmente alla cessazione dell’attività, riquadro “svincolo della cauzione” per richiedere all’ufficio del registro delle imprese la restituzione della cauzione.

SANZIONI

L’esercizio dell’attività di mediatore marittimo senza aver presentato la SCIA per il possesso dei requisiti è punito ai sensi dell’art. 348 del codice penale.

Le modifiche e le cessazioni riguardanti l’attività o il personale presentate con modello ARC sezione Modifiche dopo i 30 giorni il verificarsi l’evento sono soggetti a sanzione REA.

Maida Marrocchella – Centro Studi CGN