Dichiarazione IMU: quando, chi e perché

Quando va presentata la dichiarazione dell’IMU? I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati dai quali risulti un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Le dichiarazioni ICI restano valide in quanto compatibili ai fini IMU. Con il comunicato stampa del 28.11.2012 il MEF ha reso noto in via ufficiale che il termine di presentazione della dichiarazione IMU, previsto per il 30 novembre, slitta al 4 febbraio 2013. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 4 febbraio 2013 fermo restando i 90 gg a disposizione del contribuente.

E’ possibile inviare la dichiarazione IMU in via telematica?

La dichiarazione IMU può essere presentata:

  • per consegna diretta al Comune;
  • mediante il servizio postale con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
  • in via telematica con posta certificata.

E’ facoltà del Comune regolamentare specifiche modalità di presentazione.

Gli immobili locati vanno inseriti nella dichiarazione IMU?

Gli immobili locati vanno dichiarati solo se il Comune ha deliberato una riduzione d’imposta. In tal caso va precisato che la dichiarazione IMU non deve essere presentata qualora il contratto di locazione decorra dal 1° luglio 2010, poiché a partire da tale data, al momento della registrazione,  scatta l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati catastali dell’immobile.

Nel corso dell’anno 2012 ho acquistato due immobili. Il primo è diventato abitazione principale, il secondo è tenuto a disposizione. Devo presentare la dichiarazione IMU?

L’immobile in cui il contribuente risiede anagraficamente e dimora abitualmente (abitazione principale) non va dichiarato in quanto le relative informazioni sono in possesso del Comune mediante l’anagrafe. Il secondo immobile tenuto a disposizione non va dichiarato in quanto gli elementi rilevanti ai fini IMU sono legati alle procedure telematiche relative al MUI (modello Unico Informatico).

I fabbricati rurali ad uso strumentale vanno dichiarati ai fini dell’IMU?

Le istruzione precisano che i fabbricati rurali strumentali non devono essere dichiarati in quanto in Comuni avranno a disposizione il collegamento al portale dell’Agenzia del Territorio presso cui sono state presentate le domande per il riconoscimento del requisito di ruralità.

Io e mio marito, per motivi di lavoro, abbiamo la residenza nello stesso comune ma in due immobili separati ubicati in zone diverse e distanti della città. Siamo obbligati alla dichiarazione IMU?

In questo caso solo uno dei coniugi potrà beneficiare dell’aliquota ridotta e delle detrazioni. A tal fine il coniuge che intende coglierne i benefici fiscali sarà tenuto a presentare la dichiarazione IMU. L’altro coniuge non dovrà presentare la dichiarazione IMU e verserà secondo l’aliquota ordinaria stabilita dal Comune.

A seguito della morte di mio padre abbiamo ereditato dei beni immobili. Come ci dobbiamo comportare con la denuncia IMU?

Le istruzioni ministeriali confermano la regola già vigente nell’ICI, secondo cui gli immobili ereditati non si dichiarano. Infatti, le denunce di successione sono trasmesse dall’Agenzia delle entrate ai Comuni.

In via generale, il principio contenuto nelle istruzioni ministeriali è quello secondo cui non devono essere dichiarate le notizie che sono conoscibili dai Comuni. Ne deriva che tutti gli atti che transitano dal sistema notarile del MUI non devono essere denunciati. Per le medesime ragioni non vanno dichiarati i fabbricati rurali, i beni oggetto di eredità, gli immobili inagibili e inabitabili di cui il Comune è a conoscenza, le abitazioni principali per via delle risultanze anagrafiche, l’immobile assegnato al coniuge in sede di separazione legale se ubicato nel Comune di nascita o in quello in cui si è celebrato il matrimoni dell’assegnatario.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN