Modello EAS omesso: sanabile entro il 31 dicembre 2012

La Risoluzione n.110/E del 12 dicembre 2012 ha affermato che, per effetto della remissione in bonis (art.2, comma 1, DL 16/2012), l’omessa presentazione del modello EAS è sanabile entro il 31 dicembre 2012.

Ricordiamo che il Modello EAS é  quel modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi introdotto nel 2009 in seguito alle modifiche apportate all’art.30 del DL 185/08, convertito poi in Legge 2/2009. Tramite l’invio telematico di tale modello tutte le associazioni che beneficiano di una o più agevolazioni contenute nell’art.148 del DPR 917/86 e nell’art.4, commi 4 e 6, del DPR 633/1972 (Legge IVA), sono tenute a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.

La Risoluzione di cui sopra ribadisce quanto affermato dalla circolare n.38/2012 , che aveva stabilito che l’istituto della remissione in bonis trova applicazione anche con riferimento alle irregolarità per le quali al 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del DL 16/2012) sia scaduto il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ma non sia ancora scaduto quello di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo d’imposta nel quale l’adempimento è stato omesso. Sempre la stessa circolare aveva ribadito che, in sede di prima applicazione della norma, il termine cui regolarizzare gli adempimenti omessi è quello del 31 dicembre 2012.

Con riferimento agli enti che non hanno inviato il modello EAS, è stato confermato che potranno adempiere all’onere della trasmissione di detto modello entro il 31 dicembre 2012 versando contestualmente la sanzione di 258,00 euro, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 2, comma 1, del DL n. 16 del 2012. Nella risoluzione n.110/E vengono forniti alcuni esempi di applicazione della remissione in bonis con riferimento agli enti che non hanno presentato il modello EAS; ad esempio, un ente costituitosi il 15 febbraio 2006, per il quale il termine ultimo di presentazione del modello scadeva il 31 marzo 2011, potrà presentarlo entro il 31 dicembre 2012 versando contestualmente la relativa sanzione di 258 euro.

Nella tabella 1 si riportano esempi in cui sono illustrate, con riferimento ad enti costituiti in epoche diverse, le scadenze per fruire della remissione in bonis (mediante la presentazione del Modello EAS e il contestuale versamento della sanzione prevista).

Gli enti che, invece, hanno provveduto ad inviare il modello EAS oltre i termini previsti e vogliono sanare la propria posizione fruendo dell’istituto della remissione in bonis dovranno effettuare il versamento della sanzione prevista di 258 euro, senza procedere ad un nuovo invio del modello di comunicazione (ad eccezione del caso in cui, nell’intervallo di tempo considerato, si siano verificate variazioni di dati precedentemente comunicati).

Nella tabella 2 si riportano esempi in cui sono illustrate, in relazione ad enti costituiti in epoche diverse che hanno provveduto a presentare tardivamente il Modello Eas, i relativi termini per fruire della remissione in bonis.

Il versamento della sanzione dovra` essere effettuato attraverso il modello F24, utilizzando il codice tributo 8114 e indicando nel campo “anno di riferimento”, l’annualità per cui si effettua il versamento. 

Autore: Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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