Da febbraio ci sono importanti novità sul fronte dei gas fluorurati ad effetto serra. Cosa stabilisce la normativa? Quali sono i soggetti obbligati e cosa devono fare? Ecco un breve vademecum per districarsi tra adempimenti e scadenze.
Grazie al protocollo di Kyoto l’Unione europea si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas ad effetto serra dell’8% nel periodo 2008-2012 rispetto ai livelli dell’anno di riferimento, cioè il 1990. Il regolamento CE n.842/2006 , in vigore dal 4 Luglio del 2007, stabilisce dei controlli e dei requisiti specifici per le varie fasi del ciclo di vita di questi gas, detti ” fluorurati”, che vanno quindi monitorati dalla produzione fino a fine vita.
Ne consegue quindi che produttori, importatori o esportatori, fabbricanti di apparecchiature che contengono gas fluorurati e/o operatori di apparecchiature dedicate si trovino a essere soggetti coinvolti in questo processo di controllo.
Tra le varie norme previste per aumentare il contenimento dell’effetto serra, il Regolamento ha stabilito che ogni Stato membro istituisca un sistema nazionale di certificazione e attestazione (REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE) per il personale e per le imprese che svolgono attività di controllo delle perdite e per il recupero dei gas fluorurati ad effetto serra da impianti come frigoriferi, condizionatori, pompe di calore, impianti antincendio.
In Italia il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate è stato istituito presso il ministero dell’Ambiente grazie all’art.13 del DPR 43/2012, entrato in vigore il 5 Maggio 2012. La sua gestione è affidata alle varie Camere di Commercio di competenza territoriale.
L’11 Febbraio 2013 il registro telematico nazionale è stato reso operativo con la pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale e a partire da tale data, chiunque voglia svolgere le attività previste dalla norma deve iscriversi entro e non oltre l’11 Aprile 2013 (60 giorni dalla pubblicazione). C’è da dire che è prevista anche la certificazione e un esame per chi opera in questo tipo di attività e, senza l’iscrizione al registro, non è possibile ottenere certificati e/o attestati.
ISCRIZIONE E/O RICHIESTA CERTIFICATO PROVVISORIO
L’iscrizione avviene per via telematica esclusivamente tramite il sito istituzionale www.fgas.it , dove è possibile trovare informazioni, quesiti e filmati didattici.
L’accesso avviene tramite dispositivo di firma digitale con certificato di sottoscrizione ed autenticazione e le aziende/persone interessate possono iscriversi sia direttamente sia delegando un’Associazione, un Consulente o un Professionista incaricato. Naturalmente in questo caso sarà necessario allegare la procura e il documento d’identità.
È possibile, nel caso di attività di cui ai Regolamenti CE 303 e 304, richiedere un certificato provvisorio che permette di operare per 6 mesi nell’attesa del rilascio della certificazione rilasciata dagli enti di attestazione. Bisogna compilare una dichiarazione sostitutiva che attesti:
• per le persone fisiche il possesso di esperienza professionale di almeno 2 anni acquisita prima della data di entrata in vigore del DPR (5 maggio 2012);
• per le imprese l’impiego di personale certificato (non contano i certificati provvisori).
Una volta ottenuto il certificato provvisorio le imprese/persone contatteranno gli organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA (www.accredia.it) per ottenere il certificato definitivo (previa verifica dei requisiti e superamento esame teorico/pratico).
Per quel che riguarda i costi, il D.M. 17/07/12 ha stabilito i diritti di segreteria che vanno versati al momento della presentazione della domanda di iscrizione e/o di rilascio della certificazione provvisoria e che sono pari a:
- 13 € per le persone
- 21 € per le imprese
- 25 € per gli organismi di certificazione
- 25 € per il deposito del certificato estero da parte di aziende
- 15 € per il deposito del certificato estero da parte di persone
L’imposta di bollo per le pratiche di iscrizione è pari a 14,62 €.
Il pagamento può essere effettuato con le modalità indicate da ogni singola CCIAA (si consiglia quindi di contattare preventivamente la propria Camera di Commercio di riferimento) di regola con versamento in conto corrente postale/bancario o pagamento telematico tramite Telemaco Pay. La relativa ricevuta di versamento va allegata comunque alla richiesta di iscrizione.
Dal recepimento del Regolamento Europeo avvenuto il 5 Maggio dell’anno scorso all’istituzione del Registro Nazionale da parte del Ministero dell’Ambiente di qualche giorno fa si può dedurre che siamo a buon punto con l’adeguamento alle normative europee. Si sta di conseguenza evolvendo la fase di accreditamento degli organismi da parte di ACCREDIA, mentre a tutt’oggi manca ancora la pubblicazione di un decreto legislativo sulle sazioni.
Maida Marrocchella – Centro Studi CGN