Entro il 31 marzo: comunicazione per la ricezione telematica del 730-4

Tutti i sostituti d’imposta  hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati relativi ai modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Per ricevere tali dati i sostituti d’imposta devono presentare il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod. 730-4” entro il 31 marzo 2013 esclusivamente per via telematica.

La ricezione telematica del 730-4 offre la sicurezza sulla ricezione del risultato contabile della dichiarazione dei redditi, nonché la possibilità di trasferire i dati degli stessi conguagli direttamente nei programmi di elaborazioni delle buste paga, con un conseguente risparmio di tempo e denaro.

La comunicazione è costituita da un unico prospetto nel quale devono essere indicati i dati relativi al sostituto d’imposta. I quadri A e B sono alternativi tra loro:

  • il quadro A sarà compilato dai sostituti che intendono ricevere direttamente i  730-4 presso la propria utenza telematica;
  • il quadro B sarà compilato dai sostituti di imposta per richiedere che i modelli 730-4 siano resi disponibili presso l’utenza telematica di un intermediario abilitato, di solito il Professionista che elabora le buste paga.

Il modello prevede anche i riquadri per comunicare la revoca in caso di cessazione di attività.

I sostituti d’imposta che hanno già ricevuto, a partire dall’anno 2011, i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle Entrate non devono effettuare alcuna comunicazione se i dati forniti non hanno subito variazioni.  In sintesi il modello deve essere utilizzato da tutti i sostituti che:

  • non hanno già inviato la comunicazione;
  • devono comunicare variazioni per dati già comunicati (incluso l’eventuale nuovo intermediario).

Sono esclusi dal flusso telematico dei modelli 730-4 i sostituti d’imposta che si avvalgono del Service Personale Tesoro del Ministero dell’Economia e Finanze e l’INPS.

Marita Marchiori – Centro Studi CGN