Niente prescrizione medica sulle prestazioni sanitarie

Non sempre è necessaria la prescrizione medica per detrarre le spese sanitarie dalla dichiarazione dei redditi. In particolare, le prestazioni sanitarie rese da specifiche figure professionali sono detraibili in presenza della sola ricevuta o fattura.

Sono detraibili ai fini fiscali tutte le prestazioni sanitarie erogate dalle figure professionali di cui al DM Salute 29 marzo 2001, anche senza una specifica prescrizione medica. Con la circolare 19/E del 1 giugno 2012 l’Agenzia delle entrate, dopo aver interpellato il Ministero della salute, ha rivisto il precedente orientamento espresso con circolare 1° luglio 2010, n. 39/E, al par. 3.2, secondo cui le prestazioni sanitarie rese dai propri iscritti rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili purché prescritte da un medico.

Con circolare 1° luglio 2010, n. 39/E, par. 3.2 l’Agenzia aveva precisato che le prestazioni sanitarie rese da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili purché prescritte da un medico.

Il vincolo alla prescrizione medica è richiesto al fine di ammettere alla detrazione d’imposta di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR solo le spese sostenute per prestazioni legate ad effettive finalità sanitarie, evitando così possibili abusi della detrazione.

Il Ministero della Salute, sul punto, ha osservato che i decreti istitutivi delle figure professionali non sempre subordinano l’erogazione della prestazione alla prescrizione medica e che, per poter stabilire se una determinata attività professionale è soggetta o meno a prescrizione medica, occorre far riferimento al relativo profilo professionale.

Il Ministero ha fatto presente inoltre che l’evoluzione delle professioni sanitarie ha portato ad una progressiva autonomia ed assunzione di responsabilità dirette dei professionisti e che la natura sanitaria di una prestazione non può essere definita sulla base del fatto che la stessa sia erogata a seguito di una prescrizione medica.

Per questo motivo il decreto del Ministro della salute di concerto con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 maggio 2002 non prevede più l’obbligo della prescrizione medica ai fini dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.

Tenuto conto delle precisazioni fornite dal Ministero della salute, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 sono detraibili anche senza una specifica prescrizione medica.

Vediamo nel dettaglio quali sono le figure professionali previste dal decreto:
a) podologo;
b) fisioterapista;
c) logopedista;
d) ortottista – assistente di oftalmologia;
e) terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
f) tecnico della riabilitazione psichiatrica;
g) terapista occupazionale;
h) educatore professionale.

Attenzione al documento di spesa. Ai fini della detrazione delle spese sanitarie, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dovranno risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa.

Adriano Perosa – Centro Studi CGN