Contratti di rete: esempi applicativi

Il contratto di rete, strumento che si pone in una relazione di tipo complementare rispetto ai modelli abituali quali i gruppi societari, le cooperative consortili e le associazioni temporanee di impresa, è stato pensato con lo scopo di facilitare le imprese nel perseguire l’accrescimento della propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. Evidenziamo i vantaggi che si possono ottenere attraverso questa tipologia contrattuale e le agevolazioni fiscali di cui è possibile beneficiare.

Il legislatore ha voluto quindi fornire alla imprese uno strumento contrattuale, senza perdere la loro identità giuridica ed individualità patrimoniale, che agevolasse il superamento del grave problema dato dalla dimensione aziendale per poter competere in mercati esteri in modo più penetrante e coordinato.

I risultati che si possono ottenere attraverso questa tipologia contrattuale non sono limitati al solo sviluppo commerciale; si possono altresì perseguire programmi di sviluppo innovativo di prodotti e ottenere vantaggi competitivi dati dalle economie di scala nell’ambito della ricerca, della produzione, ecc.

La redazione del contratto deve avvenire tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata  oppure per atto firmato digitalmente da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti.

Per quanto attiene il sistema di pubblicità legale, è previsto che il contratto venga iscritto nella sezione ordinaria del Registro Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante mentre le modifiche dello stesso devono essere redatte e depositate da parte del soggetto che le ha determinate al proprio Ufficio competente; il Registro delle Imprese ricevente avrà a sua volta il compito di comunicare agli altri Uffici del Registro delle Imprese le variazioni intervenute e questi ultimi provvederanno alle relative annotazioni.

Elementi facoltativi sono poi rappresentati dal fondo patrimoniale comune e dalla nomina dell’organo comune.

Il fondo patrimoniale comune rappresenta un patrimonio separato rispetto ai patrimoni dei singoli partecipanti e ciò garantisce una perfetta separazione patrimoniale con significativi effetti riguardanti la responsabilità: infatti in caso di passività generate in funzione dell’esecuzione del programma di rete sarà solo ed unicamente il fondo patrimoniale costituito con il contratto di rete a rispondere nei confronti dei creditori lasciando impregiudicati i patrimoni dei singoli aderenti.

Per quanto invece attiene le obbligazioni assunte dall’organo comune per conto dei singoli aderenti, queste comportano la responsabilità solidale di questi ultimi rispetto al patrimonio comune.

L’art. 36, comma 4 D.L. 179/2012 prevede la distinzione tra reti leggere e reti pesanti dove le prime sono quelle prive di fondo ed organo comune mentre le seconde presentano, al contrario, sia una dotazione patrimoniale che un organo comune che ne assicuri la direzione. Altro elemento che le differenzia è rappresentato dal fatto che le reti leggere non possono mai assumere soggettività giuridica, mentre quelle pesanti possono facoltativamente assumerla.

In merito alle agevolazioni fiscali interessante è la possibilità rappresentata dal fatto che la quota degli utili dell’esercizio destinata dalle imprese partecipanti al contratto di rete al fondo patrimoniale comune, se accantonata ad apposita riserva, non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Questi redditi concorrono alla formazione del reddito imponibile nell’esercizio in cui la relativa riserva viene utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero nell’esercizio in cui viene meno l’adesione a tale contratto di rete.

Gli utili accantonati nell’apposita riserva devono essere utilizzati per porre in essere, entro l’esercizio successivo, gli investimenti identificati dal programma di rete.

Nello specifico, gli utili utilizzabili scontano un limite massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d’imposta e per ogni singola impresa aderente al contratto; l’agevolazione opera inoltre ai fini IRPEF ed IRES ma non ai fini IRAP.

Da ricordare come l’agevolazione sia fruibile unicamente a seguito di compilazione di una comunicazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate telematicamente.

È bene infine sottolineare come ad oggi lo strumento in questione non sia supportato da una normativa chiara e nitida in ambito tributario: tali incertezze, seppur bilanciate dagli interessanti incentivi precedentemente descritti, comportano il rischio di uno scarso utilizzo dello strumento contrattuale in questione.

Stefano Venturelli – Centro Studi CGN