Modello 730: istruzioni operative per chi presta assistenza fiscale

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni operative per sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati per la dichiarazione dei redditi modello 730/2013 (circolare del 9 maggio 2013, n. 14/E). Al fine di garantire una maggiore chiarezza nella consultazione, la circolare differenzia in base alle diverse tempistiche e modalità tutti i diversi adempimenti che devono porre in essere i soggetti coinvolti nelle varie fasi dell’assistenza fiscale. Vediamo in estrema sintesi il contenuto della circolare.

Per quanto riguarda i soggetti che possono presentare il modello 730, la circolare precisa che possono utilizzare il modello 730/2013, se hanno un sostituto d’imposta che può effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti, i lavoratori dipendenti, i pensionati e i titolari di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

La circolare elenca anche i soggetti che possono prestare assistenza fiscale: il proprio sostituto di’imposta, un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati, i professionisti abilitati iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro e in quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Il contribuente che si avvale dell’assistenza fiscale del proprio sostituto d’imposta presenta entro il 16 maggio 2013 il modello 730/2013 debitamente compilato e sottoscritto ed il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef, anche se non compilato, nell’apposita busta.

La circolare chiarisce che la consegna della dichiarazione dei redditi al sostituto d’imposta può essere effettuata anche mediante trasmissione in formato elettronico purché il sostituto abbia provveduto all’istituzione di un sito internet dedicato e abbia fornito i dipendenti di nome utente e password personali. La consegna del modello 730-1 deve avvenire in forma cartacea per mezzo di apposita busta chiusa.

In merito alla documentazione comprovante i dati dichiarati, il contribuente non deve produrre alcun documento al sostituto d’imposta, ma deve conservare la documentazione fino alla data del 31 dicembre 2017 ed esibirla solo in caso di richiesta ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Se il contribuente vuole avvalersi dell’assistenza fiscale di un CAF o di un professionista abilitato ha tempo fino al 31 maggio 2013 per presentare il modello 730/2013 già compilato o il modello predisposto dal soggetto che ha fornito la consulenza fiscale richiesta dal contribuente ed il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef.

Per quanto attiene la documentazione comprovante i dati dichiarati, il contribuente in questo caso esibirà al CAF o al professionista abilitato tutta la documentazione per consentire la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione e del rispetto delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni, i crediti di imposta e lo scomputo delle ritenute d’acconto. La documentazione sarà poi conservata dal contribuente fino alla data del 31 dicembre 2017 ed esibita in caso di controlli.

Adempimenti del sostituto d’imposta

Ricevuta la dichiarazione dei redditi, il sostituito controlla la regolarità formale della dichiarazione anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni e ai crediti d’imposta. Se riscontra anomalie o incongruenze che determinano l’interruzione dell’assistenza fiscale, è tenuto a informarne tempestivamente il sostituito il quale dovrà presentare, entro gli ordinari termini previsti, il modello Unico2013 Persone Fisiche.

Entro la data del 14 giugno 2013 il sostituto consegna al contribuente copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3. La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia di quella presentata, trasmessa in via telematica all’Agenzia delle Entrate. Entro il 1° luglio 2013 (il 30 giugno cade di domenica) il sostituto  trasmette all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione.

Adempimenti del CAF o del professionista abilitato

Sulla base dei dati indicati dal contribuente e della relativa documentazione esibita, il CAF o il professionista abilitato, previa verifica della correttezza e della legittimità dei dati e dei calcoli esposti, elabora la dichiarazione e liquida le relative imposte. Se nel corso dell’attività di assistenza, il CAF o il professionista abilitato riscontra delle situazioni o anomalie che non consentono l’utilizzo del modello 730, deve darne tempestivamente nozione al contribuente perché possa presentare, entro i termini ordinari, il modello Unico2013 Persone Fisiche.

Entro il 17 giugno 2013 (poiché il 15 giugno cade di sabato) il CAF o il professionista abilitato consegna al contribuente copia della dichiarazione ed il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, su modelli conformi a quelli approvati. La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia di quella presentata, trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate dal CAF o dal professionista abilitato.

Entro il 1° luglio 2013 (poiché il 30 giugno cade di domenica), il CAF e il professionista abilitato trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione.

Infine, la circolare chiarisce che le operazioni di conguaglio sono effettuate dai sostituti d’imposta a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio ovvero a partire dal primo mese utile, tenendo conto dei risultati contabili delle dichiarazioni dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 che hanno elaborato i CAF e i professionisti abilitati.

Scarica la circolare cliccando qui.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

http://www.il-commercialista-dei-professionisti.com